L’indagine peritale può essere svolta separatamente dai consulenti del collegio
13 Gennaio 2017
Il caso. La vicenda in esame riguarda la richiesta di risarcimento danni subiti dalla società Alfa, per l'inadempimento della società Beta di un contratto di somministrazione di benzina e per la responsabilità precontrattuale da ingiustificata rottura delle trattative per la stipulazione di un contratto di somministrazione di gasolio. La stessa società attrice agiva separatamente anche nei confronti della Banca Gamma, dolendosi dell'inadempimento della convenuta dei contratti di conto corrente e di fideiussione, accessori al rapporto di somministrazione di benzina. Lamentava, inoltre, la non necessaria escussione della garanzia fideiussoria, stante il saldo attivo del suo conto corrente, idonea a pagare il debito verso Beta. Le domande attoree venivano accolte in primo grado; mentre venivano parzialmente riformate dal giudice territoriale. Nel dettaglio, la Corte d'appello rigettava la domanda nei confronti di Beta mentre confermava in punto di an la condanna nei confronti della Banca e con una successiva sentenza, rinnovate le indagini peritali espletate in primo grado, confermava la sentenza in punto di quantum.
Era stato violato il principio di collegialità? Alfa ricorreva allora in Cassazione. Il motivo di ricorso che interessa in questa sede è quello che denuncia la nullità del procedimento e dell'impugnata sentenza per difetto di collegialità della c.t.u. svolta in secondo grado. Secondo la tesi della ricorrente, i consulenti nominati in secondo grado invece di operare collegialmente, come indicato dalla Corte, avevano agito separatamente, dividendosi gli incarichi.
No, i consulenti possono dividersi gli incarichi. «Il motivo è infondato», è invero ius receptum in sede di legittimità che «il principio di collegialità non esclude che fra i componenti di un collegio di consulenti tecnici sia fatta distribuzione di particolari attività, tanto più quando alcuni dei consulenti abbiano competenza professionale distinta da quella degli altri, purchè i risultati dell'attività di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicchè collegialmente si formino conclusioni da sottoporre al giudice (Cass. n. 669/1969).
Nel caso in esame, si evince dalla relazione peritale che i due professionisti, per motivi pratici, si erano suddivisi gli incarichi ma la relazione era stata fatta propria da entrambi, avendola sottoscritta ambe due. |