La Cassazione per la prima volta si pronuncia sul D.L. Giustizia 2016: nessun dubbio, la Riforma garantisce il contraddittorio

Redazione scientifica
13 Gennaio 2017

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza ha riconosciuto garantito e tutelato il principio del contraddittorio, e quindi del diritto di difesa, dalla recente riforma operata dal D.L.Giustizia 2016, che ha previsto come regola, in sede di legittimità, la trattazione in Camera di Consiglio.

La Corte di Cassazione si è espressa per la prima volta sulla riforma del giudizio di legittimità operata dal d.l. n. 168/2016, convertito il l. n. 197/2016 (v. l'approfondimento pubblicato su IlProcessoCivile.it, Riforma giudizio di Cassazione: tutte le novità sul D.L. Giustizia 2016).

La questione di legittimità costituzionale. La vicenda processuale verteva sul risarcimento danni da responsabilità medica. Nell'ambito del ricorso per cassazione, il ricorrente eccepiva il contrasto tra l'art. 380-bis c.p.c., introdotto dalla predetta riforma, con l'art. 24 Cost., dal momento che la previsione della Camera di Consiglio in luogo alla pubblica udienza e l'esclusione del difensore avrebbero limitato il diritto di difesa «esercitabile solo in pubblica udienza, con illustrazione e replica, anche orale, alle osservazioni del on.le Procura o a quelle di parti resistenti o addirittura su invito della stessa Corte».

«La questione è manifestamente infondata».

Finalità della riforma. Innanzitutto occorre ricordare – come indicato nella relazione depositata in cancelleria – che la ratio legis della riforma è quella di voler «modulare il giudizio di legittimità (incidendo segnatamente sugli artt. 375, 376, 380-bis 1 e 380-ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive di siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un procedimento camerale, tendenzialmente assunto con procedimento ordinario, “non partecipato” e da definirsi con ordinanza».

La pubblica udienza non è obbligatoria. Il Giudice relatore, inoltre, chiarisce che «il principio di pubblicità dell'udienza (…) non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali”» (Corte. Cost. n. 80/2011).

Nessuna violazione: contraddittorio... D'altronde, il Giudizio in Camera di Consiglio non viola il contraddittorio, che rimane garantito ed assicurato dalla trattazione scritta della causa, «con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c.».

Infatti, l'interlocuzione scritta, ex art. 380-bis c.p.c. «si mostra come l'esito di un bilanciamento (…) tra le esigenze del diritto di difesa e quelle (…) di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare (…) alle parti interessate dal contenzioso».

…e diritto di difesa sono garantiti. La previsione di una proposta di trattazione camerale del relatore non viola il diritto di difesa, trattandosi di «esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio» in alcun modo vincolante per il Collegio. Ove questo, poi, intenda porre a base della propria decisione una questione rilevabile d'ufficio si può ripristinare l'interlocuzione delle parti ex art. 384, comma 3, c.p.c..

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