Ricorso per cassazione e reclamo del decreto di esecutorietà del lodo arbitrale
16 Novembre 2016
Il caso. Il Tribunale di Milano rendeva esecutivo con decreto il lodo emesso dalla Camera arbitrale promosso dalla M. spa nei confronti del signor P.C. e della G.P.C. S.a.r.l.. A seguito di reclamo, la Corte distrettuale revocava la dichiarazione di esecutività, essendo stata concessa senza la produzione della convenzione di arbitrato in originale o in copia conforme. Come previsto dall'art. 825 c.p.c.. La società M. spa ricorreva allora per Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c..
La natura e il carattere del decreto di esecutorietà. Il ricorso è inammissibile. La Corte Suprema ricorda infatti che, ai sensi della disciplina ex art . 825 c.p.c., «il provvedimento di rigetto del reclamo proposto nei confronti del decreto, che abbia dichiarato l'esecutorietà del lodo, non è impugnabile con il ricorso per cassazione» non avendo il decreto di esecutorietà né il carattere della decisorietà «spettante esclusivamente alla decisione arbitrale» né della definitività, esistendo diversi strumenti (impugnazione del lodo, opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) per poter rimuoverne l'efficacia. D'altronde, il decreto di esecutorietà non pregiudica i diritti soggettivi scaturenti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, limitandosi lo steso a mettere in esecuzione il lodo stesso (Cass. n. 10450/2014).
I rimedi ordinari. Tale principio di diritto, consolidato in sede di legittimità, si applica anche quando il provvedimento della Corte d'appello rigetti il reclamo proposto avverso il decreto che abbia negato l'esecutorietà del lodo. Invero, la parte vittoriosa nel procedimento arbitrale al conseguimento del titolo esecutivo, che si veda rigettare il reclamo proposto avverso il decreto che abbia negato l'esecutorietà del lodo, potrà comunque procedere ad esecuzione forzata agendo in via ordinaria in un giudizio a cognizione piena per far accertare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo. |