Revocazione: cos’è errore di fatto? La parola alle Sezioni Unite
16 Dicembre 2016
Il caso.
Ai sensi dell'art. 391-
bis
c.p.c. veniva proposto ricorso per revocazione sulla base di due errori di fatto.
Errore di fatto è…
Le Sezioni Unite hanno avuto modo, con la presente pronuncia, di ricordare l'oggetto e i limiti dell'errore di fatto.
Innanzitutto citando l'art. 395 c.p.c. n. 4 «che si premura di dare la definizione di errore di fatto: questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice». Ciò che deve rilevare è dunque una radicale e insanabile contrapposizione fra due rappresentazioni delle stesso oggetto: una risultante dalla sentenza del giudice l'altra dagli atti e documenti di causa.
Errore di fatto non è…
Alla luce di tali principi – spiega il Supremo Collegio – è esclusa dal novero dell'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, «ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un (preteso) giudicato».
L'errore di diritto.
In conclusione, il ricorso per errore revocatorio basato sull'omissione del rilievo dell'esistenza di un giudicato, come nel caso in esame, è inammissibile. Invero il preteso giudicato, interno od esterno, costituisce la regola del caso concreto e pertanto, l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della
regula iuris
, rileva quale errore di diritto e non di fatto. |