È nulla la notifica effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dal Reginde

Redazione scientifica
22 Giugno 2017

La notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione effettuata via pec ad un indirizzo non risultante dai registri pubblici (cd. Reginde) è colpita da nullità. Conseguentemente, alla prima udienza, il giudice non deve dichiarare la contumacia del convenuto ma disporre la rinnovazione della notificazione ex art. . 291, comma 1, c.p.c..

Notifica via pec all'indirizzo sbagliato. Il motivo di censura che interessa in questa sede è quello relativo alla lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53 e quindi la conseguente nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, eseguita con modalità telematiche, ma effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diversa da quella risultante dall'elenco ex art. 7, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.

Le conseguenze. La notificazione del presente giudizio, in quanto effettuata ad un indirizzo pec dell'Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultante dal Reginde, deve considerarsi nulla, ex art. 11, l. n. 53/1994, con la conseguenza che il Giudice, ove non si costituisca in giudizio il convenuto Ministero, non deve dichiararne la contumacia ma disporre la rinnovazione della notificazione, ex art. 291, comma 1, c.p.c..

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