La Cassazione sul frazionamento della domanda di risarcimento

Redazione scientifica
22 Novembre 2016

Il danneggiato ha il diritto di frazionare la domanda risarcitoria e chiedere non l'intero, ma solo una parte del risarcimento ipoteticamente spettantegli. Detto frazionamento, però, ha come conseguenza che, a seguito della limitazione della domanda ad una sola parte del credito, egli perde la possibilità di agire in giudizio per il residuo risarcimento altrimenti dovuto.

La vicenda. Nel caso di specie l'originario attore, vittima di un sinistro stradale provocato da un veicolo sconosciuto, aveva agito per il risarcimento del solo danno al veicolo e non anche dei danni alla persona, che pure aveva riportato.

Il giudice di merito aveva così rigettato la domanda, applicando il principio che impedisce di moltiplicare le iniziative giudiziarie attraverso il frazionamento di un medesimo credito. Inoltre lo stesso giudice aveva motivato il rigetto sulla circostanza che il sinistro era stato in tesi cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto e che l'attore non aveva sporto denunzia né querela nei confronti dell'ignoto responsabile del sinistro.

Risarcimento frazionato. La Cassazione accoglie, cassa e rinvia. Nel motivare la propria decisione la Corte afferma che il soggetto danneggiato ha il diritto di frazionare la propria richiesta risarcitoria e domandare anche solo una porzione della stessa.

Detto frazionamento, però, ha come conseguenza che, a seguito della domanda giudiziaria di una sola parte di credito, il danneggiato perde la possibilità di agire giudizialmente per il ristoro dell'intera somma.

Nel corso del primo grado di giudizio, infatti, il ricorrente aveva domandato il risarcimento del solo danno subito dal proprio veicolo e non dalla propria persona. Detta scelta processuale, però, aveva comportato da parte del giudice di prime cure un immotivato rigetto di tutte le domande risarcitorie.

Sottolinea, invece, la Cassazione che tale proposizione non rendeva inammissibile l'intera domanda, ma cagionava l'impossibilità per l'attore di richiedere in futuro «il risarcimento di un eventuale danno alla persona patito in conseguenza del medesimo sinistro».

Proposizione della denuncia querela. Si pronuncia la Corte, inoltre, sul rigetto della domanda risarcitoria in prime cure cagionata dalla mancata proposizione della denuncia querela da parte del danneggiato avverso l'ignoto danneggiante.

Secondo da Corte, infatti, non sussiste alcun obbligo per il danneggiato di sporgere la predetta querela, valendo l'eventuale proposizione della stessa solamente come mero indizio e sempre a patto che sussistano i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni (principio già peraltro espresso dalla Suprema Corte, si veda Cass. n. 9939/2012).

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