Si applicano le vecchie tariffe forensi se la prestazione professionale si è esaurita prima del 23 agosto 2012

Redazione scientifica
20 Gennaio 2017

Nel caso in cui la prestazione professionale si sia completamente esaurita prima dell'entrata in vigore della riforma operata dal D.l. n. 1/2012, che rinvia al D.M. 140/2012, si applicano le tariffe forensi previste dal D.M. 127/2004. Si applicheranno invece le nuove tariffe ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente.

La vicenda. Il Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione proposta da E.P. avverso la sentenza del GdP che annullava il verbale di accertamento a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Il ricorrente proponeva quindi appello per ottenere la riforma del capo relativo alle spese. Il Tribunale adito, in applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, riteneva congrue le spese poste a carico della parte convenuta soccombente.

Quali tariffe andavano applicate? Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione. E.P. censurava la decisione di merito per aver violato le tariffe forensi vigente. Secondo il ricorrente il Tribunale aveva consentito che venissero liquidate delle spese di lite in misura esigua e illegittima, applicando erroneamente il combinato disposto degli artt. 82, comma 1, e 91, comma 4, c.p.c.. La causa era stata introdotto e definita prima della Riforma e in piena vigenza del D.M. 127/2004, quindi il Tribunale era caduto in errore ritendo di dover applicare le modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012, come conv. dalla L. n. 27/2012, che rinvia al D.M. 140/2012 «applicabile alle liquidazioni delle spese giudiziali disposte successivamente alla sua entrata in vigore ossia dal 23 agosto 2012».

Il confine tra le vecchie e le nuove tariffe. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che «a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, conv. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devo essere commisurati i compensi dei professionisti, in luogo alle abrogate tariffe professionali, sono destinata a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto». Ovviamente per ragioni di ordine sistematico le Sezioni Unite hanno anche specificato che «i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate».

In definitiva, se la prestazione professionale si è completamente esaurita prima dell'entrata in vigore del D.M. n.140/2012, il compenso deve essere liquidato secondo le precedenti tariffe.

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