Ricorso per cassazione: la notifica è nulla se effettuata alla parte personalmente e va rinnovata

Redazione scientifica
23 Gennaio 2017

In caso di notifica effettuata alla parte personalmente, e non presso il procuratore della stessa, è nulla ed il giudice deve disporne la rinnovazione.

Il caso. Veniva proposto ricorso per cassazione. La notifica dello stesso veniva effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria del Giudice di Pace di Rossana, avanti al quale si era svolto il giudizio di merito.

Nullità… La Cassazione rileva la nullità della notifica del ricorso poiché la parte era domiciliata presso il proprio difensore a Catanzaro. La notifica – spiegano i Supremi Giudici – doveva quindi essere effettuata presso il procuratore della parte in cancelleria, non già alla parte personalmente.

… o inesistenza? In precedenza, però, la Cassazione (Cass., n. 3893/2015) aveva ritenuto, nei casi come quello in esame, che la notifica fosse inesiste, invero «qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi non abbia a sua volta eletto domicilio presso il collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente ex art. 37 d.r. n. 37/1934), la notifica dell'atto di impugnazione può alternativamente venir compiuta alla parte personalmente ex art. 137 c.p.c. ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio di appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio ex lege di cui all'art. 82 del citato R.d. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa».

L'overruling. In tempi più recenti, I Giudici di Legittimità, con la pronuncia Sez. Un. 14916/2016, hanno ristretto l'ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione, che può essere affermata esclusivamente:

  • «In caso di totale mancanza materiale dell'atto»;
  • Oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione».

In tutti gli altri casi la notifica sarà nulla.

Ma quali sono gli elementi costitutivi necessari? Anche questa risposta si ritrova in Sez. Un. 14916/2016, «tali elementi consistono»:

  • «nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato»;
  • «Nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento».

Nel caso in esame, la notifica non può considerarsi inesistente ma nulla. La Cassazione pertanto dispone la rinnovazione della stessa, che dovrà essere effettuata, essendo decorso l'anno, alla parte personalmente nel termine di 40 giorni.

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