Nessun vizio del lodo se l’arbitro di equità decide secondo diritto
24 Febbraio 2017
La vicenda. Con decisione arbitrale veniva respinta la domanda della signora I.G., diretta ad accertare la validità ed efficacia del suo recesso, motivato dalla sua marginalizzazione all'interno della società C.T.P., e conseguentemente a liquidare la sua quota di partecipazione pari al 33% del capitale sociale. Non ritenendo provato il presupposto del recesso, l'arbitro unico respingeva la domanda. La decisione veniva confermata in appello. Pertanto, l'attrice proponeva ricorso per cassazione, censurando il lodo arbitrale nella parte in cui affermava di dover decidere la controversia secondo diritto anziché secondo equità, come invece previsto nella clausola compromissoria.
Poteva l'arbitro discostarsi dal criterio equitativo? Il motivo è infondato. È d'altronde pacifico – come affermato da Cass. n. 23544/2013 - che «l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto». Nel caso di specie, la decisione in diritto, ex d.lgs. n. 5/2003, non era in conflitto con la diversa soluzione della controversia eventualmente presa secondo equità.
La necessaria coincidenza. In sintesi, gli arbitri di equità possono decidere secondo diritto, purchè equità e diritto coincidano «senza che sia necessario per loro spiegare una tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente»; Sarebbe invece viziata la decisione arbitrale nel caso in cui gli arbitri si precludano a priori l'esercizio dei poteri equitativi, seppur conferiti, oppure se riscontrando una rilevante difformità tra giudizio di equità e di diritto, si pronuncino, nonostante ciò, secondo diritto (Cass. n. 2741/1998).
La Cassazione pertanto rigetta il ricorso |