Ascolto del minore a cura del consulente designato dal giudice: genitori ed avvocato possono partecipare?

Redazione scientifica
25 Maggio 2017

Nell'ipotesi in cui il giudice si avvalga del consulente per compiere attività di osservazione, ascolto, diagnosi di persona minore di età, contesa in procedimenti di famiglia, non trova applicazione l'art. 194 comma II c.p.c. e, dunque...

Nell'ipotesi in cui il giudice si avvalga del consulente per compiere attività di osservazione, ascolto, diagnosi di persona minore di età, contesa in procedimenti di famiglia, non trova applicazione l'art. 194 comma 2 c.p.c. e, dunque, né i genitori e né gli Avvocati possono partecipare (in modo diretto all'atto del consulente compiuto in presenza del fanciullo) se non autorizzati dal giudice e salvo il caso dell'operazione svolta in sala cd. ascolto: la norma (anche procedurale) di cui all'art. 336-bis c.c., infatti, esclude l'applicazione di quel riferimento normativo; inoltre il fatto che i difensori non siano ammessi ad essere presenti durante l'attività di osservazione/ascolto del minore non pregiudica in alcun modo il loro diritto di difesa, giacché ben possono avvalersi di consulenti tecnici di parte.

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