Le controversie in tema di liquidazione dei compensi agli avvocati sono decise dal Collegio

Vito Amendolagine
27 Giugno 2017

Il principale profilo della questione trattata dalla Cassazione nella sentenza in commento riguarda il genere di procedimento con cui devono essere trattate le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa.
Massima

Le controversie per la liquidazione degli onorari all'avvocato soggiacciono al rito di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa per cui ne consegue che le stesse controversie rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50-bis c.p.c., comma 2, come peraltro confermato dall'art. 14, comma 2 D.Lgs., 1 settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il caso

L'Avvocato conviene in giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione davanti al Tribunale i propri clienti chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma dovuta per l'attività professionale prestata in loro favore. Il Tribunale in composizione monocratica con ordinanza rigetta la domanda. L'avvocato propone quindi ricorso in cassazione avverso la citata ordinanza, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 50-bis e 50-quater c.p.c., in relazione all'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, dolendosi del fatto che la controversia non sia stata trattata dal Tribunale in composizione collegiale.

La questione

Il principale profilo della questione trattata riguarda il genere di procedimento con cui devono essere trattate le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, e, di conseguenza, l'individuazione del giudice unico o collegiale competente a decidere tali controversie.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, con la sentenza in commento, condivide le motivazioni enunciate in una precedente pronuncia di legittimità favorevole alla necessaria unicità del rito speciale, disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l'accertamento dell'an debeatur.

Il Collegio perviene quindi alla conclusione che l'ordinanza con la quale si definisce il procedimento di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 non è appellabile, e può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.

Conseguentemente, dall'affermazione di tale principio, discende l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, posto che le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale ai sensi dell'art. 14, comma 2, D. Lgs. n.150/2011.

Osservazioni

È opportuno ricordare come la giurisprudenza di legittimità formatasi nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 - che, com'è noto, ha modificato il testo dell'art. 28 L. n. 794/1942, abrogando gli artt. 29 e 30 L. n. 794/1942 della stessa legge, che dettavano disposizioni procedurali relative al ricorso al capo dell'ufficio giudiziario per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili ed al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di tali diritti ed onorari - ed ha, con l'art.14, fissato le nuove regole procedurali del procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto tale liquidazione, era uniforme nell'affermare che lo speciale procedimento camerale previsto dall'art. 28 L. n. 794/1942, per la liquidazione degli onorari di avvocato per le prestazioni giudiziali in materia civile, era applicabile soltanto alle controversie aventi ad oggetto la determinazione del quantum dovuto al medesimo professionista, senza estendersi anche all'an della pretesa, mentre nelle controversie che coinvolgevano tale ultimo aspetto (accertamento dell'an), doveva farsi applicazione del rito ordinario (Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225).

Da tale impostazione discendeva che il regime di impugnabilità del provvedimento che definiva il procedimento in primo grado variava a seconda che il medesimo si pronunciasse solo sul quantum od anche sull'an debeatur.

Infatti nel primo caso, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di sentenza, veniva qualificato come ordinanza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto non appellabile, ma impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., sez.II, 8 agosto 2000, n. 10426), laddove nella seconda ipotesi, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di ordinanza, veniva qualificato come sentenza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto impugnabile soltanto con l'appello (Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2010, n. 13640).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, si è quindi posto il problema se nella nuova disciplina, possano ritenersi ancora attuali i principi giurisprudenziali già consolidatisi sotto la disciplina previgente sia in tema di rito applicabile ai procedimenti per la liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili sia in tema di impugnazione del provvedimento decisorio che definisca tali procedimenti.

In ordine a tale quaestio juris, in seno ai giudici di legittimità si era formato l'orientamento in base al quale in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 150/2011, dichiarando inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura contemplata dall'art. 28 L. n. 794/1942, richiama i presupposti operativi della stessa procedura speciale, sicchè l'ordinanza che statuisca sull'an del compenso e non solo sul quantum è impugnabile con l'appello (Cass. civ., sez.II, 5 ottobre 2015, n.19873).

L'anzidetto orientamento di legittimità era stato confermato da una successiva pronuncia (Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12248), in cui si era affermato il principio che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ove il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si fosse svolto nelle forme ordinarie e sia stata contestata l'esistenza del diritto al compenso, la decisione era da ritenersi impugnabile con l'appello, non trovando in detta ipotesi applicazione l'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 150/2011.

Inoltre era altresì divenuta rilevante la questione se, anche dopo l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150/2011, le controversie che involgano l'accertamento dell'an debeatur, non importa se ab origine, o per effetto delle difese ed eccezioni svolte del committente nei cui confronti il professionista abbia agito in giudizio, vadano trattate con il rito ordinario o debbano invece essere trattate con il rito speciale.

Quest'ultima questione è stata esaminata ex professo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 4002; successivamente da Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2017, n. 3993 v. M. Vaccari, Verso la creazione giurisprudenziale di un rito sommario speciale incostituzionale?, in ilProcessoCivile.it) alle cui conclusioni ha prestato adesione la stessa pronuncia che si annota, che all'esito di un'approfondita disamina dei termini del problema e dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formatisi al riguardo, ha affermato il principio secondo cui le controversie per la liquidazione degli onorari dell'avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an debeatur della pretesa, senza possibilità per il giudice adito né di trasformare il rito sommario in rito ordinario nè di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

Le motivazioni contenute nella pronuncia annotata, confermano quindi il revirement giurisprudenziale volto al superamento dell'orientamento tradizionale.

A sostegno dell'anzidetta opzione ermeneutica, la Cassazione tiene poi a precisare che da un lato, la perdita del grado di appello nelle controversie che involgano accertamenti sull'an debeatur - oltre a non destare dubbi di costituzionalità, perchè il principio del doppio grado di giurisdizione non gode di copertura costituzionale - risulta bilanciata dalla collegialità del giudice prevista dall'art. 14, comma 2, D.Lgs n.150/2011, e, d'altro lato, che il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-ter c.p.c. garantisce alle parti la possibilità del pieno dispiegamento della loro iniziativa probatoria, tanto più quando sia normativamente preclusa la conversione del rito da sommario in ordinario.

A ciò aggiungasi che sono state le stesse Sezioni unite (Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2012, n.12609) ad evidenziare che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 giustifica una revisione dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la previgente disciplina, correlativamente affermando il principio di diritto secondo il quale le controversie, previste dall'art. 28 e ss. L. n. 794/1942, in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi civili davanti al tribunale rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale in base alla riserva di cui all'art. 50-bis c.p.c., comma 2.

Ciò in un'ottica volta a privilegiare l'unità del quadro procedurale riferito ad un sistema di applicazione generalizzata e necessaria del procedimento disciplinato dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, per tutte le controversie riguardanti la liquidazione degli onorari dell'avvocato in materia giudiziale civile, secondo i noti principi delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez.VI, 29 febbraio 2016, n. 4002) in tale modo, evitando di privilegiare una soluzione basata su una sorta di “doppio binario” del regime di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento, a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o comprenda anche l'an debeatur della stessa controversia.

Recentemente, con successivo provvedimento emesso in subiecta materiae da un'altra sezione (Cass. civ., sez. VI, 25 maggio 2017, n. 13272) la Suprema Corte, presieduta dallo stesso giudice che ebbe a ricoprire il ruolo di relatore della sentenza in commento, ha rimesso la quaestio juris riguardante la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi in merito al rito da applicare nelle controversie per la liquidazione degli onorari dell'avvocato nei confronti del proprio cliente all'attenzione del primo presidente perché disponga - se reputa - che lo stesso giudice di legittimità risolva il contrasto pronunciandosi a sezioni unite.

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