L’estinzione dell’ipoteca se manca la rinnovazione dell’iscrizione in 20 anni

Redazione scientifica
27 Febbraio 2017

L'effetto dell'iscrizione ipotecaria cessa, ai sensi dell'art. 2847 c.c., se questa non è rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla sua data.

Il caso. A seguito dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti dei terzi acquirenti di beni pignorati, gli stessi proposero opposizione ritenendo illegittime ed inefficaci le ipoteche iscritte. Il Tribunale, prima, la Corte d'appello, poi, accoglievano l'opposizione: le ipoteche si erano estinte per mancata rinnovazione dell'iscrizione nel ventennio.

Veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione.

Nessuna rinnovazione. Come indicato nella relazione depositata in cancelleria, «il motivo è manifestamente infondato», non essendoci nel caso di specie alcun motivo per discostarsi dall'orientamento maggioritario, in base al quale «l'effetto dell'iscrizione ipotecaria cessa, ai sensi dell'art. 2847 c.c., se questa non è rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla sua data anche nel corso della procedura esecutiva individuale e fino alla pronunzia del decreto di trasferimento del bene ipotecato» (Cass. civ. n. 5628/2014; Cass. civ. n. 6841/2015).

D'altronde, le iscrizioni ipotecarie del novembre 1982 non erano state rinnovate prima della scadenza del 2002.

Il Collegio, condividendo i motivi in fatto ed in diritto della relazione, rigetta il ricorso.

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