La responsabilità dell'avvocato che raggiunge il risultato ma in ritardo

Redazione scientifica
27 Luglio 2017

L'avvocato che, nell'assistere il proprio cliente, ometta di coinvolgere nel corso del giudizio di primo grado l'impresa indicata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, non permette al giudice adito di pronunciare la condanna di risarcimento danni a favore del proprio cliente, rendendo necessario il giudizio di impugnazione. In tali casi, il ritardo nella realizzazione degli interessi dell'avente diritto dipende dall'inescusabile colpa grave del professionista.

Il caso. Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo di pagamento di somme a titolo di compensi per l'attività professionale svolta dall'avv. A.R., che aveva assistito il sig. M.S..

La Corte d'appello, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta dall'ingiunto, dal momento che il legale aveva gestito le controversie in violazione dei doveri di diligenza sullo stesso incombenti, con la conseguente insussistenza di alcun diritto al compenso per l'attività prestata, se non limitatamente all'importo riconosciuto dallo stesso difensore, importo largamente inferiore a quello originariamente ingiunto.

L'avv. A.R. ricorreva allora in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 1176 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., dal momento che il suo cliente aveva raggiunto tutti i risultati per i quali aveva rilasciato il mandato.

«La censura è manifestamente infondata». È invero pacifico che «la responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente» (Cass. n. 17506/2010).

Il risultato poteva essere raggiunto già in primo grado. Nel caso di specie, il mancato coinvolgimento nel corso del giudizio di primo grado dell'impresa indicata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada aveva comportato l'impossibilità per il giudice adito di pronunciare alcuna condanna di risarcimento danni a favore del ricorrente assistito da A.R.. Tale gestione della causa da parte dell'avvocato aveva comportato un ritardo nella realizzazione degli interessi dell'avente diritto, per l'inescusabile colpa grave del professionista.

Il sig. M.S. si era visto costretto a dover introdurre il giudizio di impugnazione – e quindi a dover pagare anche l'imposta di introduzione del procedimento - per ottenere il titolo necessario al conseguimento del risarcimento.

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