Le domande riconvenzionali nel rito locatizio sono soggette all’art. 418 c.p.c.
28 Febbraio 2017
Il caso. La signora B., quale locatrice di un immobile ad uso abitativo, intimava sfratto per morosità del conduttore. Il Tribunale dichiarava la convalida, dal momento che il convenuto, il signor T., non si opponeva. In sede di esecuzione si opponeva la signora S. adducendo di essere succeduta ai sensi dell'art. 6, l. n. 392/1978 a T. nel contratto in quanto sua convivente con prole naturale. La stessa proponeva allora opposizione all'esecuzione; il giudice con decreto ex art. 415 c.p.c. fissava l'udienza di discussione, che però veniva anticipata su istanza della signora B., la quale chiedeva la conferma dello sfratto e in via riconvenzionale l'accertamento della morosità della signora S., nonché la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale respingeva l'opposizione e condannava la signora S. e il signor T. a rifondere alla locatrice le spese processuali. La Corte d'appello, poi, dichiarava risolto il contratto di locazione e condannava la signora S. a pagare i canoni dovuti.
La soccombente ricorreva allora in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 418 c.p.c.. Osservava che il procedimento da lei avviato di opposizione di sfratto era sommario e, una volta concluso, veniva instaurato un giudizio a cognizione piena disciplinato dal rito del lavoro nella sua forma locatizia ex art. 447-bis c.p.c., per cui a questo avrebbe dovuto applicarsi il citato art. 418. Aggiunge poi che l'accettazione del contraddittorio non poteva avere efficacia sanante, ma anzi la decadenza della domanda riconvenzionale poteva essere rilevata anche in sede di legittimità.
L'inammissibilità delle domande riconvenzionali… «Il ricorso è fondato». Invero, a seguito della violazione dell'art. 418 c.p.c., «la domanda riconvenzionale incorre in insanabile decadenza o comunque diventa inammissibile» e «ciò può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado, incluso il giudizio di legittimità» (v. Cass. n. 23815/2007). In sostanza, la locatrice ha proposto le domande riconvenzionali – spiegano i Supremi Giudici - «non già nella fase attinente alla sospensione dell'esecuzione, bensì quando si è costituita nel susseguente giudizio di cognizione piena», pertanto tali domande erano inammissibili, non avendo la signora B. presentato la necessaria istanza ex art. 418 c.p.c. di modifica del decreto di fissazione di udienza che era stato pronunciato ex art. 415 c.p.c..
…doveva essere rilevata d'ufficio. La Corte territoriale ha dunque errato nel pronunciarsi sulle domande riconvenzionali poiché avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità.
Sulla base di tale argomenti, la Cassazione ha accolta il ricorso cassando l'impugnata sentenza senza rinvio. |