Il regime di ripartizione delle spese legali dei successori di una parte deceduta

Paolo Fraulini
28 Luglio 2017

La questione affrontata nel caso in esame riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore degli eredi e la possibile duplicazione derivante dalla scelta degli eredi di nominare difensori diversi.
Massima

In caso di pluralità di parti provenienti da una unica parte processuale deceduta, con conseguente identità di posizione processuale, non si può porre a carico alla parte soccombente il carico delle spese connesse alla pluralità di difensori, dovendosi invece procedere a liquidare un unico importo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, a favore di tutti gli eredi.

Il caso

Il Tribunale di Brescia condanna alcuni condomini al pagamento di spese urgenti relative lavori di manutenzione dell'immobile oggetto di comunione.

La Corte di appello di Brescia rigetta il gravame rilevando che nell'ipotesi di c.d. “condominio minimo” (su cui vedi Cass. civ., sez. 2, sent., 12 ottobre 2011, n. 21015) la deliberazione assembleare dei condomini può essere omessa in ipotesi di accertata urgenza dei lavori. Nel merito, il giudice di appello rileva che, sulla base della espletata consulenza tecnica, i lavori erano effettivamente urgenti e che uno dei condomini opponenti aveva prestato il consenso all'esecuzione dei lavori, peraltro di minimo importo economico.

La questione

La questione affrontata nel caso in esame riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore degli eredi e la possibile duplicazione derivante dalla scelta degli eredi di nominare difensori diversi.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione rigetta i motivi di ricorso inerenti il merito del giudizio. Accoglie invece la censura relativa alla liquidazione in appello delle spese di lite, formulata sotto il duplice profilo dell'erronea determinazione del valore della controversia e – che è quanto qui interessa – dell'illegittima moltiplicazione delle spese legali, connessa al fatto che gli eredi costituiti di una delle parti originarie avevano deciso di nominare distinti difensori. A giudizio della Corte la ratio del D.M. n. 55 /2014 (recante il Regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense) sarebbe quella di fare carico al soccombente dell'onere delle spese nella misura più concentrata possibile (cita in senso conforme Cass., 27 agosto 2015, n. 17215). Ne consegue che in ipotesi che gli eredi di una parte decidano di costituirsi nel giudizio con difensori diversi, a costoro non spetta la liquidazione di un compenso autonomo, bensì un unico compenso – stante l'identità di posizioni processuali – eventualmente maggiorato in base ai criteri indicati dall'art. 4 del citato D.M. n. 55/2014.

Osservazioni

La sentenza suscita perplessità.

Il precedente citato in sentenza (Cass. 27 agosto 2015, n. 17215), unico nella giurisprudenza edita, afferma il principio secondo cui «in tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.» (massima ufficiale).

Nella fattispecie decisa dalla sentenza del 2015 questi erano i presupposti di fatto:

  • La presenza di più parti vincitrici;
  • L'avvenuto accertamento della assoluta identità della loro posizione processuale;
  • La costituzione delle stesse con uno stesso avvocato (eventualmente associato nella difesa da avvocati diversi);
  • La redazione da parte di questo avvocato di distinti atti per ciascuna delle parti rappresentate;
  • La pretesa di liquidazione di un compenso separato per ciascuna parte rappresentata.

La sentenza in commento richiama il principio di diritto enunciato nella esaminata sentenza del 2015, e lo applica alla fattispecie oggetto del giudizio affermando che «il diritto degli eredi a scegliere difensori diversi deve essere bilanciato con il principio generale per cui non si può fare carico alla parte soccombente di spese superflue (art. 92 c.p.c.)» e poco oltre concludendo che non rileverebbe «la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 55/2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati».

Tuttavia nell'epigrafe della sentenza in commento gli eredi della parte originaria sono indicati come difesi da un unico difensore. Ma nel motivare l'accoglimento del motivo la Corte sembra dare per accertato che gli eredi si siano costituiti con difensori diversi, tanto da affrontare espressamente la soluzione per tale ipotesi, salvo però subito dopo citare a conforto della motivazione il principio affermato dalla sentenza del 2015 che, come visto, decideva un caso in cui più parti erano difese da un unico difensore. Delle due l'una, allora: o gli eredi erano costituiti con un unico difensore (come sembrerebbe indicare l'intestazione della sentenza) e allora era sufficiente citare il precedente del 2015; oppure erano costituti con difensori diversi. In tal caso il riferimento al precedente del 2015 poteva valere solo come riferito all'affermazione di un principio di concentrazione nella liquidazione delle spese, ma non oltre.

Ma la Corte si spinge più in là, affermando ancora che «in caso di pluralità di parti provenienti da una unica parte processuale deceduta, con conseguente identità di posizione processuale, non si può porre a carico alla parte soccombente il carico delle spese connesse alla pluralità di difensori, dovendosi invece procedere a liquidare un unico importo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, a favore di tutti gli eredi.». L'affermazione genera ulteriori perplessità. Innanzitutto essa pone una correlazione necessaria tra pluralità di parti provenienti da un'unica parte e identità di posizione processuale che, nella sua assolutezza, non sembra condivisibile. Invero qualora più parti succedano a quella originaria, anche a voler limitare l'indagine alla successione in qualità di eredi, non è affatto certo che tale condizione comporti automaticamente un'identità di posizione processuale. Quasi come a dire che tutti gli eredi siano tenuti ad assumere una difesa identica. Il ché non solo è meramente eventuale (e allora non può giustificare l'assolutezza dell'affermazione), ma non appare accettabile nemmeno in astratto: si pensi al caso in cui un erede abbia accettato puramente e semplicemente e un altro con beneficio. È evidente che la diversa posizione sostanziale si vedrà riverberata in una diversa posizione processuale, quantomeno a livello di limiti alla responsabilità patrimoniale conseguente alla diversa scelta di successione. Né a miglior sorte conduce l'esegesi della normativa richiamata nel passo in commento: infatti l'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 prevede la maggiorazione dell'unico compenso allorquando si sia in presenza di un unico avvocato che assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, posto che ben potrebbe avvenire il contrario, e allora vi sarebbe diritto al compenso separato. Ma citare questa norma come applicabile tout court all'ipotesi di eredi di una parte del processo, significa imporre agli eredi di farsi difendere da un unico difensore, con un'unica strategia difensiva; diversamente infatti, qualora tale affermazione trovasse seguito nella giurisprudenza della Suprema Corte, gli effetti sarebbero comunque gli stessi: gli eredi si vedrebbero liquidare un compenso unico, eventualmente maggiorato. Il ché non sembra in linea con il dettato della norma in esame, laddove è certo che essa si riferisca alla sola ipotesi di un solo avvocato che difenda più parti aventi la stessa posizione processuale. A tacere della circostanza che il principio della concentrazione dell'onere delle spese per il soccombente, che la Corte depura di quelle definite “superflue”, va contemperato con quello, costituzionalmente tutelato, di ciascun cittadino – e quindi anche degli eredi di una parte deceduta - a vedere tutelati i propri diritti anche attraverso la libertà di scegliere il proprio difensore e la migliore strategia processuale, che non appaiono prima facie esigenze del tutto superflue.

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