Compromesso e clausola compromissoria

Aniello Merone
07 Giugno 2016

Il patto compromissorio, nelle due forme del compromesso o della clausola compromissoria appositamente inserita in un contratto, rappresenta la fonte dell'arbitrato. Si tratta di un negozio attraverso il quale le parti deferiscono ad arbitri la decisione di una o più controversie che tra di esse siano insorte o possano insorgere in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale, di natura contrattuale o non contrattuale, e che preclude loro la possibilità far ricorso alla giurisdizione statale per la risoluzione delle controversie che ne sono oggetto.
Inquadramento

Il patto compromissorio, nelle due forme del compromesso o della clausola compromissoria appositamente inserita in un contratto, rappresenta la fonte dell'arbitrato. Si tratta di un negozio attraverso il quale le parti deferiscono ad arbitri la decisione di una o più controversie che tra di esse siano insorte o possano insorgere in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale, di natura contrattuale o non contrattuale, e che preclude loro la possibilità far ricorso alla giurisdizione statale per la risoluzione delle controversie che ne sono oggetto.

A seguito della riforma introdotta dal

d.lg. n. 40/2006

, il codice di rito prevede

tre specie di patto compromissorio

:

  • il compromesso, disciplinato dall'

    art. 807 c.p.c.

    e riferito ad una controversia determinata, già insorta tra le parti e presente;

  • la clausola compromissoria, a cui è dedicato l'

    art. 808 c.p.c.

    ed avente ad oggetto le controversie eventuali e future nascenti da un determinato rapporto giuridico contrattuale cui la clausola accede;

  • la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, disciplinata dall'art. 808-bis ed avente ad oggetto le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati.

Natura e specie del compromesso e della clausola compromissoria

Quale fonte legittimante il potere decisorio degli arbitri, il patto compromissorio costituisce

presupposto indispensabile

della procedura arbitrale ed è diffusa la sua qualificazione quale contratto ad effetti processuali (Cass. civ., Sez. U., 27 aprile 1979, n. 2429; Cass. civ., Sez. U., 13 dicembre 1971, n. 3620), nella misura in cui con esso le parti si impegnano a conferire agli arbitri, e non al giudice, il mandato alla decisione della lite.

Con esso non va confuso il contratto di arbitrato tra le parti e gli arbitri, la scelta dei quali può essere anche successiva alla stipulazione del patto compromissorio ma che, se ivi inserita, arricchisce il patto di un mandato congiunto delle parti agli arbitri, destinato a perfezionarsi al momento dell'accettazione di questi ultimi.

La clausola compromissoria ha carattere autonomo

rispetto al rapporto di diritto sostanziale cui aderisce e, pertanto, i vizi afferenti il contratto non si estendono necessariamente alla clausola, la quale conserva operatività (

Cass. civ.,

sez. I,

16

aprile

2014

,

n. 8868

;

Cass. civ.,

sez. I,

26 luglio

2013

,

n. 18134

), consentendo

al collegio arbitrale di decidere sulla validità del negozio da cui essa origina (

Cass. civ.,

sez. I,

6

novembre

2013

,

n. 25024

)

. Tuttavia, non è escluso che il vizio afferente al contratto possa essere di natura tale (ad es.

incapacità della parte

), da travolgere anche la clausola compromissoria ivi presente.

Ai sensi dell'

art. 808, comma 2,

c.p.c.

il potere di stipulare il contratto comprende anche il potere di convenire la clausola compromissoria che a quel contratto accede, senza che sia necessaria un'autorizzazione ad hoc nei confronti dell'organo già legittimato alla stipula del contratto principale.

Con riguardo all'attività di impresa, la stipulazione di una clausola compromissoria deve essere considerata atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, tanto un amministratore con poteri limitati, quanto lo stesso direttore generale della società deve ritenersi abilitato a stipulare la clausola predetta non soltanto per effetto di una specifica attribuzione di potere in tal senso, ma anche se detto potere inerisca alla natura dei compiti che gli sono affidati (

Cass. civ.,

Sez. I,

5

dicembre

2011

,

n. 25952

).

Forma scritta

Requisito di validità del compromesso e della clausola compromissoria è la forma scritta richiesta ad substantiam

,

che si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per

telegrafo

,

telescrivente

,

tele facsimile

o

messaggio telematico

(nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei messaggi teletrasmessi).

In evidenza

Il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo eventualmente realizzarsi anche in atti separati e non coevi purché la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento

inscindibilmente collegato nei contenuti al primo

(

Cass. civ.,

sez. I, 30 settembre

2010

,

n. 20504

) e dagli scritti risulti in modo chiaro e univoco la volontà di compromettere (

Cass. civ.,

sez. I,

8 maggio

2014

,

n. 10000

;

Cass. civ.,

Sez. I, 30 settembre

2010

,

n. 20504

).

Si considera inequivoca manifestazione di volontà di adesione al patto compromissorio, equipollente alla sottoscrizione,

l'istanza di costituzione del collegio arbitrale

o di

nomina dell'arbitro

.

Il requisito della forma scritta si estende

ex

art. 1352 c.c.

al

preliminare di compromesso

ed al mandato a compromettere. Con riferimento alla clausola compromissoria, il requisito si ritiene soddisfatto anche quando la clausola compromissoria sia stipulata per relationem ad altra convenzione che espressamente la contempli (

Cass. civ.,

sez.

I, 21 giugno

2000, n.

8420

).

La giurisprudenza ha spesso affermato, nonostante l'assenza di un'indicazione normativa, che la mancanza della specifica approvazione per iscritto

ex

art. 1341 ss.

c.c.

determini la

nullità assoluta

della clausola compromissoria, rilevabile su eccezione del predisponente o d'ufficio (Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2002, n. 524;

Cass. civ.,

sez. un.

, 12 giugno

1997

, n.

5292

). Ai sensi dell'

art. 1469-

bis

, comma 3, n. 18, c.c.

, si presume vessatoria (salvo il caso di trattativa individuale) la clausola di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria inserita in contratto tra

professionista

e

consumatore

.

Il vizio radicale di forma comporta il difetto della potestas iudicandi degli arbitri per nullità dell'accordo compromissorio. La relativa nullità del lodo potrà sia essere dedotta per la prima volta con l'impugnazione ex art. 829, comma 1, n. 1, sia essere rilevata d'ufficio nel giudizio di impugnazione ed anche in Cassazione, col solo limite del giudicato interno.

Determinazione dell'oggetto

La determinazione del contenuto del compromesso ovvero della lite che si intende deferire agli arbitri, è anch'essa richiesta a pena di nullità, al fine di poter individuare i limiti della cognizione arbitrale. Tuttavia, non si ritiene indispensabile un'articolata prospettazione della materia del contendere ― cui sarà necessario provvedere solo con la domanda di arbitrato ― potendo le parti limitarsi ad un'indicazione generica (anche per relationem), purché inequivoca, dell'oggetto della controversia.

A tal fine la eventuale, successiva formulazione dei quesiti, si pone quale atto di interpretazione autentica del contenuto del compromesso, indispensabile per verificare se gli arbitri si siano attenuti al petitum loro sottoposto e tramite cui le parti fissano definitivamente il thema decidendum.

Distinto e peculiare problema interpretativo attiene invece alla determinazione delle «controversie nascenti» dal contratto. Pur essendo l'orientamento prevalente favorevole ad un'interpretazione restrittiva della clausola (

Cass. civ.,

sez.

I

I, 30 ottobre

2007

, n.

22841

), ciò non ha impedito di ritenere sottoposta alla cognizione arbitrale ogni pretesa avente causa petendi nel contratto medesimo, e pertanto relativa alla validità, estinzione, esecuzione, inadempimento, risoluzione ecc. (

Cass. civ.,

sez. VI,

10 settembre

2012, n. 15068

;

Cass. civ.,

sez.

II,

20 giugno

2011, n. 13531

)

.

Ad esempio, si ritiene che la clausola compromissoria concernente le controversie relative alla risoluzione di un contratto ricomprenda nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto all'immagine allorquando un siffatto pregiudizio sia ricollegabile all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e sia, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale (

Cass. civ.,

sez. I,

18 ottobre

2013

n.

23675

).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E ARRICHIMENTO SENZA CAUSA: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Rientra nella competenza dell'arbitro - al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso - la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale (Cass. civ., sez. VI-I, 21 novembre 2011, n. 24542).

Rientra nella competenza dell'arbitro

La compromissione in arbitri delle controversie relative all'esecuzione del contratto non comprende di per sé le controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa, in quanto diverse per "causa petendi" e per "petitum", riguardando entrambe diritti cd. eterodeterminati, per l'individuzione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi (

Cass. civ., sez. I,

9 settembre 2011, n. 18567

).

Non rientra nella competenza dell'arbitro

È valida

la clausola compromissoria riferita a controversie in materia di locazione, comodato e affitto di aziende, rispetto alla quale non si applica l'art. 447-bis, comma 2, che sancisce la nullità delle clausole che derogano alla competenza (

Cass. civ.,

sez. I,

22 ago

sto

2013

n.

19393

). Tuttavia,

la clausola compromissoria, apposta ad un contratto di affitto d'azienda, è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle obbligazioni originate dal contratto di transazione, con il quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati diversamente regolati i rapporti fra le parti senza richiamare il contratto di affitto (

Cass. civ.,

sez. I,

23

dicembre

2010

n.

26046

).

La clausola compromissoria contenuta negli statuti societari

L'

art

. 34 d.lg. n. 5/2003

, prevede, al comma 1, che gli atti costitutivi delle società possono prevedere la devoluzione ad arbitri, mediante clausole compromissorie, delle controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale; inoltre, il comma 2 stabilisce che la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, e deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

La scelta di limitare così fortemente il potere delle parti nella nomina degli arbitri, appare giustificata dalla volontà del legislatore di salvaguardare i principi di paritaria, imparziale ed equilibrata composizione del collegio, in tutte le ipotesi di litisconsorzio (iniziale o successivo, facoltativo o necessario) che facilmente si determinano nelle controversie societarie. Il dibattito si è a lungo concentrato sulla

previsione di nullità della clausola

che non rispetti lo schema normativo, e che ha visto la giurisprudenza di legittimità giurisprudenza propendere per la nullità assoluta della clausola ― in luogo della

sopravvivenza

della clausola ovvero della sua

nullità parziale

e conseguente applicabilità dell'

art. 1419 c.c.

― ritenendo non

accettabile la tesi del "doppio binario", vale a dire la conversione della clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune. Ne consegue la clausola statutaria che non conferisce il potere di nomina ad un soggetto estraneo alla società non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario (

Cass. civ.,

sez. I,

17

febbraio

2014

n.

3665

;

Cass. civ.,

sez.

VI

-

I,

10 ottobre

2012

n.

17287

;

Cass. civ.,

sez. I

II

,

20 luglio

2011

n. 15892

).

Tale nullità, ancorché sopravvenuta alla data di entrata in vigore del

d.lgs. 5/2003

, è rilevabile d'ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione ed è volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

Tuttavia,

ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale

.

Il nuovo socio è vincolato dalla clausola compromissoria contenuta nelle norme statutarie sociali, purché siano osservati i requisiti di forma prescritti ovvero sia presentata la domanda di ammissione alla società con correlativa adesione allo statuto da parte del nuovo socio. Peraltro, l

a clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società (

Cass. civ.,

sez.

V

I,

27 settembre 2013

n. 22303
).

La capacità e legittimazione a compromettere

L'efficacia della convenzione di arbitrato è evidentemente subordinata al fatto che la stessa sia stipulata tra coloro che sono parti del rapporto giuridico controverso devoluto al giudizio degli arbitri, ma l'art. 807, comma 3, abrogato dalla novella del 2006, conteneva un criterio disorganico rispetto a quello dell'art. 808, comma 2 ― che rispetto alla clausola compromissoria prevede che il potere di disposizione sostanziale comporti anche il potere di stipulare il patto compromissorio ― nella misura in cui prevedeva per il compromesso l'applicazione delle disposizioni relative ai contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e ciò anche se la controversia aveva ad oggetto un diritto rispetto al quale la stipulazione di un contratto era qualificata come ordinaria amministrazione. Tale diversità di disciplina è tuttora in vigore per i patti compromissori stipulati prima del 3 marzo 2006, mentre per quelli successivi il patto compromissorio può essere alternativamente considerato atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, a seconda della natura del contratto o del diritto al quale si riferisce.

Le parti che sottoscrivono la convenzione d'arbitrato devono essere titolari della capacità giuridica di esercitare il diritto sostanziale oggetto del contratto, nonché essere soggetti «processualmente capaci» di prendere parte all'eventuale e successivo procedimento arbitrale.

Le persone fisiche acquistano la capacità di compromettere in arbitri col compimento della maggiore età (

art. 2 c.c.

), mentre p

er i minori

il potere di compromettere è esercitato dai genitori cui spetta la patria potestà, quando ricorrano

necessità o utilità evidente del figlio

e previa autorizzazione del giudice tutelare. Il minore emancipato può stipulare compromessi qualora sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale (

art. 397 c.c.

), altrimenti occorre il consenso del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare (se curatore è il genitore), ovvero del tribunale (

art. 394 c.c.

).

Le persone giuridiche

possono compromettere a mezzo dei loro rappresentanti, nel rispetto delle forme e alle condizioni stabilite da leggi speciali, statuti o regolamenti

Peraltro, per quanto concerne l'attività d'impresa prevale, come detto, l'idea che la stipula di una clausola costituisca atto non eccedente l'ordinaria amministrazione e pertanto possa essere validamente sottoscritta anche dall'amministratore con poteri limitati.

Per le associazioni e le fondazioni, si ritiene che il potere di compromettere deve essere espressamente previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Quanto alle ipotesi in cui il titolare del diritto sostanziale non abbia la pienezza della capacità per sottoscrivere personalmente ed autonomamente la convenzione di arbitrato, la più rilevante è quella del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento, perde la capacità di disporre dei diritti

sui beni che vengono attratti alla procedura fallimentare, vedendosi subentrare il curatore, che

ex

art. 35 Legge Fallimentare

,

può disporre anche dei mezzi di tutela tra cui la sottoscrizione di compromessi o della convenzione di arbitrato,

previa autorizzazione del comitato dei creditori

e, per gli atti aventi valore superiore a cinquantamila euro, del giudice delegato.

Ad ogni modo, il curatore fallimentare che, in materia non riservata ex lege alla cognizione del tribunale fallimentare, intenda far valere un diritto del fallito è vincolato al rispetto dell'accordo compromissorio (

Cass. civ.,

sez. I,

17

aprile

2003

n.

6165

;

Cass. civ.,

sez. I,

14

ottobre

1992

n.

11216

).

Dopo la conclusione del procedimento si ritiene che il difetto delle condizioni di capacità possa essere fatto valere in sede di impugnazione del lodo ex art. 829, n. 1, poiché la potestas judicandi deve sempre poggiare su una base negoziale, riconosciuta come tale dall'ordinamento (

Cass. civ.,

sez. I,

30 agosto

1995

n. 9162

), ma si discute se il vizio possa essere fatto valere soltanto dalla parte cui esso si riferisce ovvero anche dall'altra parte, almeno nell'ipotesi in cui abbia sollevato la relativa questione nel corso del giudizio arbitrale.

Trasmissibilità della clausola compromissoria.

La clausola compromissoria è ritenuta trasmissibile e, pertanto, l'efficacia del vincolo compromissorio può estendersi a soggetti diversi dagli originari compromettenti. Essa è operativa nei confronti dell'erede, subentrato quale successore a titolo universale nel contratto cui essa accede ma non nei confronti del legatario ex lege (Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 1982, n. 3784). Analogamente, il creditore che agisce in via surrogatoria

ex

art. 2900 c.c.

è tenuto al rispetto del vincolo compromissorio per arbitrato rituale sottoscritto dal debitore surrogato, stante la sua posizione di sostituto processuale (

Cass. civ.,

sez. I,

25 maggio

1995

, n.

5724

.

Anche la clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile al soggetto che abbia manifestato la volontà di voler profittare della stipulazione in suo favore, poiché tale manifestazione di volontà non può che riguardare tutte le clausole contrattuali nella loro totalità (

Cass. civ.,

sez. I,

10 ottobre

2000 n.

13474

).

Nell'ipotesi di cessione di un credito, anche se nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria, è esclusa la possibilità che il cessionario possa avvalersene nei confronti del debitore ceduto; viceversa quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo, tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo (

Cass. civ.,

sez.

V

I

-

II

,

28

dicembre

2011

n.

29261

;

Cass. civ.,

sez. I

I

,

21

novembre

20

06 n.

24681

; contra,

Cass. civ.,

sez. I,

21

marzo

2007

n.

6809

).

Riferimenti

AA.VV., Diritto dell'arbitrato, 3a ed., a cura di Verde, Torino, 2005;

CONSOLO, Postilla. Su arbitrato, azione surrogatoria e designazione degli arbitri, GI, 1996, I, 1528;

FAZZALARI, L'arbitrato, Torino, 1997;

LA CHINA, L'arbitrato - Il sistema e l'esperienza, Milano, 2004;

LUISO, Diritto processuale civile, V, Milano, 2015;

PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, 2à ed., Padova, 2012;

SALVANESCHI,

Nullità delle clausole compromissorie statutarie

RD PROC, 2012, 765

;

VINCRE, Opponibilità ed efficacia nei confronti del curatore della clausola compromissoria, FALL, 2004, 525 ss.

.

Sommario