Sentenza Eternit. Applicazione del principio del ne bis in idem e secondo giudizio per il medesimo fatto

Gaetano Bonifacio
04 Gennaio 2016

In applicazione del principio del ne bis in idem, l'imputato non può essere sottoposto ad un secondo giudizio, se il fatto storico-naturalistico per cui vi è già stata sentenza definitiva è il medesimo di quello del secondo giudizio, anche se si tratta di differenti imputazioni.
Massima

In applicazione del principio del ne bis in idem, l'imputato non può essere sottoposto ad un secondo giudizio, se il fatto storico-naturalistico per cui vi è già stata sentenza definitiva è il medesimo di quello del secondo giudizio, anche se si tratta di differenti imputazioni.

Il caso

Nella fase dell'udienza preliminare del procedimento penale in cui Schmidheiny Stephan Ernst è imputato per avere con coscienza è volontà causato la morte di 258 persone, i difensori hanno fatto richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p. in quanto quest'ultimo sarebbe già stato giudicato in relazione agli stessi fatti, anche se diversamente qualificati.

La richiesta si basa sul disposto dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in base al quale Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge, richiedendo altresì al giudice di porre alla Corte di giustizia dell'unione europea questione pregiudiziale in relazione all'interpretazione di tale norma, istanza a cui si opponevano il pubblico ministero e le difese delle parti civili.

Il giudice riteneva di non investire la Corte di giustizia di tale questione, non vertendo il giudizio principale sull'applicazione di una norma dell'Unione europea diversa da quella della Carta, non rientrando quindi tale questione nella sua competenza, ritenendo invece di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui limita l'applicazione del ne bis in idem alla sussistenza del medesimo fatto giuridico, invece che al medesimo fatto storico, così come delineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 4, prot. 7, Cedu.

La questione

La questione che si pone riguarda la corretta applicazione del principio del ne bis in idem che nel nostro ordinamento è enunciato nell'art. 649 c.p.p.

In base a tale norma l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado per le circostanze.

La disposizione sopra riportata è di chiaro contenuto, il fatto di cui si parla è il fatto storico-naturalistico, che, in sede di indagini preliminari, il pubblico ministero giudica come rientrante nella più generale descrizione di una norma penale, “trascrivendolo” nell'imputazione e trasformandolo nel fatto costituente il reato oggetto dell'imputazione, composto di condotta evento e nesso causale, procedimento che nel nostro sistema penale prende il nome di imputazione e trasforma il fatto storico, in fatto giuridicamente rilevante.

Ad una medesima condotta del soggetto attivo del reato, possono quindi corrispondere diversi fatti giuridicamente rilevanti, perché in una stessa condotta potrebbero essere ravvisabili più violazioni di diverse disposizioni della legge penale, secondo la formula contenuta nell'art. 81, comma 1, c.p.

L'art. 649 c.p.p., si applica alle vicende processuali concluse con una sentenza di proscioglimento o di condanna, anche se derivante da decreto penale, in relazione alla medesima persona, divenute irrevocabili rispetto al medesimo fatto.

Lo stesso art. 649 c.p.p. specifica poi, neppure se questo (in riferimento al fatto) viene diversamente considerato per il titolo per il grado o per le circostanze, locuzione che potrebbe portare l'interprete a considerare che la preclusione di un secondo giudizio operi anche se muta il titolo del reato o se questo viene diversamente considerato per il grado o per le circostanze .

Le soluzioni giuridiche

Il supremo Collegio (Cass. pen. 3116/1994; Cass. pen. 10472/1997; Cass. pen. 3755/1999), al fine di delimitare l'applicazione della norma di cui all'art. 649 c.p.p., non considera sufficiente l'identità del fatto storico, ravvisando il ricorso del ne bis in idem solo in presenza di una precisa coincidenza di tutti gli elementi del reato quali la condotta l'evento e il nesso di causa, dovendo esserci, tra i diversi procedimenti, un'identità di oggetto giuridico del reato.

Ciò si basa sulla considerazione che ad un medesimo evento in senso naturalistico possano corrispondere più eventi giuridici differenti e che quindi esaurire l'accertamento sulla ricorrenza del ne bis in idem, alla sola coincidenza del medesimo fatto storico, non corrisponde all'esatta applicazione della norma.

Tale interpretazione dell'art. 649 c.p.p. è stata ritenuta dal giudice di merito dell'ordinanza in commento, in contrasto con quella che è la disposizione contenuta nell'art. 4, prot. 7, Cedu in combinato disposto con l'art. 117 Cost.

Osservazioni

Tale punto merita un adeguato approfondimento, che deve trarre origine dal testo di tale disposizione che recita Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato; è subito evidente che la norma anziché al fatto, come nell'art. 649 c.p.p., fa riferimento a un reato; è doveroso rilevare che la norma dell'art. 4 del protocollo 7 è stata anche recepita dall'art. 50 della Carta di Nizza (alla quale, con il trattato di Lisbona del 2007, è stato attribuito lo stesso valore dei trattati dell'Ue), ove si afferma che Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

La differente terminologia, il fatto nell'art. 649 c.p.p., ed il reato nelle due disposizioni sopra citate, rende problematico il raffronto tra le norme, in considerazione del fatto che la norma nazionale deve porsi in armonia con quelle comunitarie.

La norma sovranazionale, proprio per il riferimento al medesimo reato si presta ad un interpretazione più univoca, in quanto in forza del principio di stretta legalità sancito nell'art. 25, comma 2, Cost., che implica una nozione formale di reato, si deve considerare reato solo ciò che è previsto come tale dalla legge, interpretazione che se applicata letteralmente al procedimento da cui origina l'ordinanza in commento, renderebbe sufficiente, al fine della sussistenza del ne bis in idem, la coincidenza delle imputazioni tra il primo e il secondo processo.

La Corte europea nella causa Grande Stevens contro Italia del 4 marzo 2014, interpreta il principio del ne bis in idem come intercorrente tra condotte costituenti sia illecito penale che illecito amministrativo, osservando che nel decidere sulla ricorrenza di tale principio si debba fare riferimento alla sussistenza o meno della medesima condotta all'origine dei due processi e non alla coincidenza o meno degli elementi costitutivi del fatto, tanto più che le sanzioni amministrative inflitte dalla Consob in quel procedimento, sono state ritenute dai giudici come sostanzialmente penali, in quanto irrogate non in ragione del danno prodotto agli investitori, ma alla gravità delle condotte, giudicando quindi poi come ricorrente il ne bis in idem tra tali fatti e affermando, una volta constatata la sussistenza della medesima condotta, la violazione dell'art. 4, par. 7, Cedu.

Tale interpretazione tutela l'individuo dal pericolo di reiterazione delle accuse nei suoi confronti, ma si pone in posizione problematica con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. in base al quale Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, ogni qual volta ravvisi la perfezione di un reato.

In applicazione di tale principio, sono state mosse le contestazioni che hanno originato il secondo procedimento, ove sono state ipotizzate ad avviso delle difese, per fatti sostanzialmente uguali a quelli del primo procedimento, imputazioni per omicidio ai sensi dell'art. 575 c.p., reato ad evento naturalistico e condotta causalmente orientata, in cui gli eventi morte, sarebbero le conseguenze volute dall'imputato come conseguenza della sua azione od omissione, mentre i reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p. (primo procedimento con sentenza passata in giudicato), e per il quale si invoca la sussistenza del ne bis in idem, l'evento morte è evento aggravatore non voluto; è facile rilevare che si tratta di situazioni giuridiche differenti che si possono basare su fatti sostanzialmente sovrapponibili.

La differenza di struttura tra il reati in contestazione nei due procedimenti è tale per cui, se da una parte magari è innegabile che i fatti (eventi) potrebbero essere stati generati dalle medesime condotte, dall'altra, essendo la struttura dei reati in contestazione nel primo e nel secondo giudizio differenti tra loro sia in punto di elemento soggettivo del reato, che di condotta, è chiaro che per evitare la duplicità dei processi per i medesimi fatti, si sarebbero dovute contestare in un unico procedimento tutte le ipotesi delittuose ravvisabili.

L'attuale formulazione dell'art. 649 c.p.p., facendo riferimento al medesimo fatto, si presterà sempre a differenti interpretazioni, ove per fatto si potrà intendere il fatto storico naturalistico, o il fatto giuridico, rendendo sempre incerta l'applicazione della norma, e differenti i risultati applicativi; una sentenza della Corte costituzionale che suggerisse una lettura orientata della norma di cui all'art. 649 c.p.p. potrebbe essere utile ad evitare il ripetersi di questioni di Costituzionalità analoghe a quella sollevata nell'ordinanza in commento.

Altra soluzione, sicuramente più incisiva sul sistema, potrebbe essere costituita dalla modifica della norma stessa, sostituendo l'espressione medesimo fatto ora contenuta nell'art. 649 c.p.p., con quella medesimo reato, cosi come è nelle norme sovranazionali sopra riportate; in tal modo non si porrebbero più dubbi interpretativi in punto, e vi sarebbe armonia tra il nostro sistema penale e le norme sovra nazionali, considerato che le imputazioni mosse dal pubblico ministero hanno come presupposto un fatto storico, ma sono poi enucleate in una fattispecie di reato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.