L’utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali indirette nel giudizio abbreviato
23 Dicembre 2015
Massima
Le sommarie informazioni testimoniali che facciano riferimento, come fonte primaria, ad altre persone non occorre siano integrate dalla deposizione di queste, potendo comunque essere legittimamente inserite nel fascicolo del P.M.
Nel momento in cui l'imputato opta per il rito abbreviato conferisce al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti senza osservare le forme dibattimentali, pertanto le sommarie informazioni testimoniali che riferiscono fatti appresi da altre fonti, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento, rimangono comunque utilizzabili nel giudizio abbreviato. Il caso
L'imputato, dopo avere chiesto la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato, ha eccepito, con i motivi di appello proposti avverso sentenza di condanna, l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da due fondamentali testi d'accusa, nella parte in cui i dichiaranti hanno fatto riferimento a fatti appresi da altri soggetti. L'inutilizzabilità deriverebbe, stando a quanto esposto nel motivo di ricorso, dalla violazione di quanto disposto dall'art. 195 , commi 1 e 2, c.p.p., ed in particolare dalla mancata citazione dei testi di riferimento per essere sottoposti ad esame. Il giudice di appello ha rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa, affermando che l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta ricorre soltanto nel caso in cui non sia stata identificata la fonte primaria e nel caso in cui, nonostante la relativa istanza di parte, ne sia stata omessa la citazione. Nell'ipotesi in esame, ha osservato il giudice di merito, l'imputato non ha subordinato l'accesso al rito abbreviato alla integrazione probatoria costituta dall'assunzione dei testi che costituivano la fonte primaria Avverso questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale è stato riproposto, in ordine alle denunciate inutilizzabilità probatorie, quanto era già stato addotto in sede di appello. In motivazione L'invocato art. 195 c.p.p. disciplina la testimonianza, cioè le modalità di assunzione della prova dichiarativa nell'ambito del dibattimento. Durante le indagini preliminari, la prova dichiarativa è assunta ex art. 362 c.p.p. dal P.M. o ai sensi dell'art. 351 c.p.p. dalla Polizia Giudiziaria . In entrambi i casi, vista l'applicabilità anche alle sommarie informazioni raccolte dalla Polizia Giudiziaria del secondo e del terzo periodo del primo comma dell'art. 362c.p.p., delle formalità previste per la testimonianza sono applicabili solo gli articoli 197,197 bis, 198,199,200,201,202 e 203c.p.p.. Non è dunque applicabile l'art. 195, per cui le s.i.t. che facciano riferimento, come fonte primaria, ad altre persone non occorre siano integrate dalla deposizione di queste, potendo comunque essere legittimamente inserite nel fascicolo del P.M. Nel momento in cui, dunque, l'imputato opta per il rito abbreviato, conferisce al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, senza osservare le forme dibattimentali, tranne nell'ipotesi in cui si tratti di rito abbreviato condizionato ai sensi dell'art. 440, comma 5, c.p.p.. Ma anche in questo caso, quel che viene meno è lo stato degli atti come compendio cristallizzato, non la utilizzabilità degli atti ritualmente raccolti durante le indagini preliminari. Non solo, pertanto, le s.i.t. che riferiscono fatti appresi da altre fonti, ma anche gli ulteriori elementi legittimamente inseriti nel fascicolo rimangono comunque utilizzabili dal momento che l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato. La questione
La questione in esame è la seguente: nel giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione le sommarie informazioni testimoniali indirette anche quando non sia stato disposto l'esame del soggetti ai quale il dichiarante ha fatto riferimento per la conoscenza dei fatti? Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza di legittimità è stata più volte chiamata ad esprimersi in ordine alla possibilità di eccepire e rilevare nel giudizio abbreviato l'inutilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., nonostante il consenso espresso dall'imputato a farsi giudicare allo stato degli atti e quindi alla conseguente rinuncia ad avvalersi delle modalità dibattimentali di acquisizione della prova nel rispetto del principio del contradittorio tra le parti. L'orientamento costante seguito dalla suprema Corte è sempre stato quello di distinguere tra la c.d. inutilizzabilità patologica e la c.d. inutilizzabilità fisiologica degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. La prima, prevista dall'art. 191 c.p.p. rilevabile ed eccepibile in ogni stato e grado del giudizio, ricorre quando l'acquisizione dell'atto probatorio sia avvenuto in violazione di divieti di legge, mentre la seconda riguarda gli atti legittimamente acquisiti nella fase delle indagini preliminari, ma inutilizzabili ai sensi dell'art. 526 c.p.p., in quanto raccolti senza il rispetto del principio del contraddittorio dibattimentale. Ebbene, soltanto gli atti colpiti da inutilizzabilità patologica sono sempre inidonei a provare i fatti in esso contenuti, con la conseguenza che la loro inutilizzabilità può essere eccepita e deve essere dichiarata anche nel giudizio abbreviato, Viceversa, quanto è stato legittimamente inserito nel fascicolo del P.M., anche se affetto dalla quella particolare forma di inutilizzabilità definita “fisiologica”, conseguente al mancato rispetto delle garanzie dibattimentali, è sempre utilizzabile nel giudizio abbreviato, poiché il rito abbreviato, espressione di un potere dispositivo dell'imputato, nella sua richiesta comporta il consenso all'utilizzazione delle fonti e del materiale di prova presenti nel fascicolo del P.M. Osservazioni
La sentenza in commento ha risolto il problema sottoposto dalla difesa dell'imputato sulla base della differenza tra inutilizzabilità patologica ed inutilizzabilità fisiologica. Con essa è stato infatti sostenuto che le s.i.t. indirette sono atti probatori legittimamente inseriti nel fascicolo del P.M., non essendovi in fase di indagine preliminare alcun obbligo di disporre la citazione e l'escussione della fonte diretta. Siffatto adempimento, peraltro obbligatorio soltanto ove richiesto dalla parte, è imposto dal primo comma dell'art. 195 c.p.p., soltanto al Giudice del dibattimento e riguarda unicamente la testimonianza dibattimentale. La suprema Corte ha quindi affermato il principio che le sommarie informazioni testimoniali indirette, anche ove non sia stata disposta l'escussione della fonte diretta, non sono affette da inutilizzabilità patologica. Conseguentemente, la scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, implicando il consenso a farsi giudicare allo stato degli atti, le rende sempre e comunque utilizzabili ai fini della decisione. |