Parcheggio dell'automobile nello spazio riservato a persona disabile e violenza privata
25 Maggio 2017
Massima
Commette il delitto di violenza privata colui il quale parcheggi il proprio veicolo nello spazio espressamente riservato ad una determinata persona per ragioni attinenti al suo stato di salute. Il caso
L'imputato aveva parcheggiato la propria autovettura in uno spazio espressamente riservato dal Comune alla persona offesa, affetta da gravi patologie, cosicché quest'ultima non aveva potuto utilizzarlo dalle ore 10,40 del mattino alle ore 2,20 del giorno successivo, quando i vigili urbani, intervenuti su sua richiesta, avevano finalmente provveduto alla rimozione del mezzo. Ne era scaturita una denuncia penale, culminata con la condanna dell'imputato, confermata anche in grado d'appello, ritenendo i giudici di merito che integri il reato di violenza privata la condotta di chi parcheggia consapevolmente la propria auto nel posto assegnato ad una determinata persona per ragioni connesse alla sua disabilità, così impedendole di utilizzarlo. Avverso la sentenza ha avanzato ricorso per cassazione l'imputato, contestando che la propria condotta configuri tale reato, poiché secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità integra il delitto di violenza privata il fatto di chi impedisca la marcia di un'altra autovettura la quale è quindi immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, e non semplicemente il parcheggiare il mezzo nello spazio riservato a persona disabile. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, considerando che, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione dell'art. 158, comma 2, cod. strada, che punisce con sanzione amministrativa chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta di persone invalide, si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo, di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. La questione
La questione proposta è dunque quella della esatta qualificazione giuridica del comportamento di chi parcheggi il proprio mezzo nello spazio riservato a persona disabile: se, e a quali condizioni, esso costituisca violenza privata e non, piuttosto, mero illecito amministrativo ai sensi dell'art. 158 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il quale punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 la violazione del divieto di fermata e di sosta dei veicoli negli spazi riservati a persone invalide. Le soluzioni giuridiche
La specifica questione dell'occupazione da parte di taluno del parcheggio riservato ad una determinata persona per ragioni connesse alla sua disabilità non era ancora giunta all'attenzione della Suprema Corte, che si era finora pronunciata su casi analoghi ma non identici. Nelle decisioni più risalenti i giudici di legittimità avevano affermato che per integrare il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di costrizione ma è necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia: così era stata esclusa la violenza nel caso del blocco di un'autovettura da parte di un trattore parcheggiato intenzionalmente, in modo tale che la persona offesa non aveva potuto spostare la macchina (Cass. V, n. 11875/1998). L'orientamento è però mutato nel corso del tempo. In decisioni successive si è affermato che integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire ad un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via, accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso (Cass. V, n. 16571/2006). Ancora, si è sostenuto che integra il reato di violenza privata la condotta di colui che, avendo parcheggiato l'auto in maniera da ostruire l'ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa: si è infatti osservato che il mantenimento della propria autovettura nella posizione irregolare in cui è stata collocata, costituisce costrizione, con violenza, dell'altrui volontà, poichè il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, e può consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali, diretto ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Cass. V, n. 603/2012). Nell'ambito di tale orientamento giurisprudenziale, ormai assolutamente prevalente, è stato recentemente ribadito che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato, in modo tale da bloccare il passaggio e l'accesso alla parte lesa (Cass. V, n. 8425/2014). In conclusione, la sentenza in commento si pone nel solco interpretativo fin qui disegnato, affermando che l'imputato – lasciando in sosta la propria autovettura in uno spazio riservato - ha commesso il reato di violenza privata, poiché ha impedito all'avente diritto di parcheggiare la propria autovettura; e ciò ha fatto intenzionalmente, essendo ben visibile la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente disabile, circostanza, questa, del tutto pacifica. Osservazioni
Il profilo forse più interessante della decisione in commento sta nell'avere fissato, in una materia in cui spesso si creano tensioni e contrasti, un importante criterio discretivo, che consente di distinguere con certezza quando la condotta concretamente posta in essere costituisca l'illecito amministrativo di cui all'art. 158 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e quando, invece, configuri anche il reato di violenza privata: i giudici hanno infatti precisato che se lo spazio abusivamente occupato è genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta integra la sola violazione amministrativa; ma se lo spazio è espressamente riservato dal Comune ad una persona determinata, per ragioni attinenti al suo stato di salute, allora alla generica violazione amministrativa si aggiunge il reato penale. Naturalmente dovrà considerarsi la durata dell'occupazione, essendo diverso il caso di un'occupazione di pochi minuti da quella di diverse ore: nella prima ipotesi sarà lecito dubitare della effettiva sussistenza di una volontà delittuosa; nella seconda, il dubbio potrà essere escluso. Guida all'approfondimento
SCIR È,Violenza privata e parcheggio dell'automobile, (nota a Corte di cassazione, Sez. V, sentenza n. 7592 /2011), in Dir. pen. cont. |