Il contumace redivivo. Quando il procedimento in absentia complica la questione

Enrico Campoli
31 Gennaio 2017

L'art. 420-quinquies c.p.p. non trova applicazione per tutti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge 67/2014 (17 maggio 2014) era stata già dichiarata la contumacia a nulla rilevando che, nel prosieguo dell'udienza preliminare, sia stata dichiarata anche l'assenza: il titolo esecutivo formatosi senza il rispetto della notifica dell'estratto contumaciale va, pertanto, dichiarato nullo in sede di incidente di esecuzione.
Massima

Il giudice dell'esecuzione deve annullare il titolo esecutivo allorché l'irrevocabilità dello stesso è basata sull'erronea applicazione del regime transitorio di cui all'art. 15-bis della legge 67/2014.

Nel caso di specie l'imputata, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima (17 maggio 2014) era stata già dichiarata contumace, a nulla rilevando che successivamente era stata dichiarata assente ex art. 420-quinquies c.p.p., circostanza la prima che, stante anche l'assenza dell'emissione del decreto di irreperibilità, determinava la necessità che le fosse notificato, ai sensi dell'art. 548, comma 3, c.p.p., l'avviso di deposito con l'estratto contumaciale

Il caso

L'imputata, condannata in primo grado, con sentenza divenuta irrevocabile, presenta al giudice monocratico di quello stesso tribunale la richiesta di incidente di esecuzione ex artt. 666 e 670 c.p.p., affinché venga dichiarata la nullità del titolo esecutivo essendosi lo stesso formato illegittimamente in quanto non gli era mai stato notificato l'estratto contumaciale al fine di proporre tempestivo gravame.

Il giudice dell'esecuzione, all'esito dell'apposita udienza camerale, rigetta la richiesta assumendo che l'art. 15-bis della legge 67/2014 nel rendere non applicabile la nuova disciplina sull'absentia ai processi in cui fosse già intervenuta la dichiarazione di contumacia avesse voluto fare riferimento a quelli in udienza preliminare o in dibattimento in cui nella relativa fase fosse già avvenuto l'accertamento della regolare costituzione delle parti.

Ricorre per cassazione la difesa reclamando la violazione degli artt. 420-quinquies c.p.p. e art. 15-bis l. 67/2014 e, per l'effetto, la nullità del titolo esecutivo, in quanto nel giudizio di merito la ricorrente era stata dichiarata contumace prima dell'entrata in vigore di quest'ultima e non risultava emesso decreto di irreperibilità con la conseguenza che le andava notificato l'estratto contumaciale della sentenza per consentirle l'impugnazione.

La questione

Con la legge 67/2014 tutta la materia attinente la dichiarazione di contumacia dell'imputato è stata definitivamente espunta dall'udienza preliminare nella quale era sistematicamente inserita.

Nell'udienza preliminare è, adesso, disciplinata un'articolata procedura tesa a mettere l'imputato personalmente a conoscenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale prevedendo anche dei meccanismi presuntivi idonei a dichiararne l'assenza e proseguire oltre nello svolgimento dell'iter processuale.

Il Legislatore nel disporre l'entrata in vigore della nuova disciplina al 17 maggio 2014 ha, nel disciplinare dettagliatamente il regime transitorio, dapprima, escluso dall'ambito di applicabilità tutti i procedimenti per i quali era già intervenuto il dispositivo della sentenza di primo grado e, successivamente, disposto che, proseguivano con le norme anteriormente vigenti, anche tutti quei procedimenti nei quali, alla suddetta data, si era già provveduto alla dichiarazione di contumacia (e non era stato emesso il decreto di irreperibilità).

Rilevante per la questione in esame è l'aspetto attinente l'applicabilità dell'art. 420-quinquies c.p.p. atteso che, nel caso di specie, al momento dell'entrata in vigore della legge il giudice dell'udienza preliminare aveva già dichiarato la contumacia dell'imputata ma ciò nonostante, in seguito all'introduzione del nuovo modello, aveva anche dichiarato l'assenza della stessa.

Ci si è, quindi, opportunamente, chiesto: nei casi in cui, in udienza preliminare, si siano susseguite, dapprima, la dichiarazione di contumacia (norme previgenti) e poi, successivamente al 17 maggio 2014, quella di assenza quale regime processuale trova applicazione? Quello delle norme anteriormente vigenti, attesa la legittima dichiarazione di contumacia, che determina la necessità di notificare l'estratto contumaciale ovvero quelle introdotte dalla legge n. 67/2014 che di quest'ultimo adempimento non necessitano?

Le soluzioni giuridiche

I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno affermato i seguenti principi di diritto :

  • l'art. 15-bis della legge n. 67/2014 ha statuito che le nuove disposizioni sul giudizio in absentia si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (17 maggio 2014) purché non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;
  • ulteriore deroga è prevista, sempre dalla medesima norma, per i procedimenti in cui, alla data del 17 maggio 2014, sia già stata dichiarata la contumacia e non è stato emesso il decreto di irreperibilità;
  • il titolo esecutivo emesso sulla base della irrevocabilità della sentenza di primo grado - che non abbia tenuto conto che essendo stata l'imputata, alla data del 17 maggio 2014, già dichiarata contumace (e senza che venisse emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità), le andava notificato l'estratto contumaciale ex art. 548, comma 3, c.p.p. - va dichiarato nullo, secondo le forme e le modalità dettate dall'art. 670 c.p.p.
Osservazioni

Nell'approvare le modifiche riguardanti l'istituto della contumacia e nell'approntare un nuovo modello di procedimento in absentia il Legislatore ha dovuto, necessariamente, creare – per ovvie ragioni pragmatiche – un netto discrimine tra i procedimenti che proseguivano con le norme previgenti e quelli che, sin dal loro inizio, era opportuno si instradassero sui nuovi binari.

La prima (ampia) linea di demarcazione è stata individuata nei procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della legge 67/2014 – fissata al 17 maggio 2014 – avevano già trovato definizione con la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, escludendoli espressamente dal nuovo regime processuale.

La seconda (linea), un po' più arretrata, si è spinta fino alla già avvenuta dichiarazione di contumacia che, relativamente, allo svolgimento dell'udienza preliminare aveva luogo immediatamente dopo il controllo della regolare costituzione delle parti, costituzione che teneva in considerazione una serie di parametri di valutazione, oggi del tutto interdetti.

Nel cassare l'istituto della contumacia dallo svolgimento del processo – in obbedienza alle numerose condanne subite dall'Italia, in sede europea – si è andato, pertanto, ad istituire un più complesso, ed articolato, sistema di ricerca teso ad assicurare che il giudice, al momento della dichiarazione di assenza, ove non si sia riusciti a provvedere alla notifica degli atti d'esercizio dell'azione penale a mani proprie dell'imputato, abbia una più concreta base fattuale in forza della quale presumere che quest'ultimo ne abbia avuto una conoscenza legale ovvero si sia volontariamente sottratto ad essa.

Dinanzi ad una distinzione così netta dei due regimi di conoscenza del procedimento e, soprattutto, in forza dei due modelli di regolare costituzione delle parti posti a fondamento, rispettivamente, della dichiarazione di contumacia e della dichiarazione di assenza è accaduto, nella prassi, che esse (erroneamente) si sovrapponessero.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge 67/2014 i giudici dell'udienza preliminare – soprattutto nei procedimenti più complessi o con numerosi imputati che necessitavano dello svolgimento di più udienze –, si sono trovati, spesso, nella situazione di avere, da un lato, già dichiarato la contumacia e, dall'altro, di non avere ancora concluso l'udienza con le decisioni di cui all'art. 424 c.p.p. o, in caso di rito abbreviato, con quelle ex artt. 539 e ss. c.p.p.

Proprio in forza del susseguirsi normativo è accaduto, pertanto, che, in alcuni casi, come quello in esame, si sia andata (negligentemente) a sovrapporre alla già avvenuta dichiarazione di contumacia quella (non dovuta) di assenza dell'imputato generandosi, poi, confusione in ordine al regime da seguire allorquando quest'ultimo avesse deciso di trasformare la sede dell'udienza preliminare in quella di definizione con il rito alternativo (abbreviato) e fosse stata emessa la relativa sentenza.

Ebbene, non è per nulla casuale che con la legge 67/2014 si è andati a modificare anche l'art. 548, comma 3, c.p.p. cassando l'espresso riferimento alla necessità, in ogni caso, di notificare l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace con la conseguenza che, in forza del nuovo regime di corretta costituzione delle parti, a tutti gli imputati dichiarati assenti nell'udienza preliminare, e che definiranno la loro posizione con il rito abbreviato, non andrà più notificato, allorquando siano stati rispettati i termini di deposito della motivazione, l'estratto contumaciale.

In conseguenza di tale principio generale la notifica è, invece, dovuta per tutti quei procedimenti in cui il contumace “sopravvive” essendo la relativa dichiarazione intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014.

Alcuna rilevanza può in tali casi essere dispiegata dall'essere state le due dichiarazioni, – quella di contumacia, prima, e quella di assenza, poi –, svolte nei confronti del medesimo imputato in udienza preliminare attesa la pregnante prevalenza assegnata a quella di contumacia dal regime transitorio della suddetta legge.

È del tutto conseguenziale, pertanto, che anche la modifica dell'art. 548, comma 3, c.p.p. non trovi applicazione nel caso del contumace “sopravvissuto” dovendo, in tale caso, la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare provvedere alla notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale alla parte interessata all'impugnazione.

Tale questione, ove affrontata in seguito alla irrevocabilità della sentenza, rientra ampiamente nel perimetro riguardante la verifica della corretta formazione del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) in quanto il giudice dell'esecuzione proprio in questa sede è chiamato a svolgere, nel contraddittorio delle parti, i controlli in relazione all'esistenza del giudicato ed alla sua validità (efficacia), da cui far poi scaturire – in presenza di accertate illegittimità – l'eventuale rinnovo della notifica e la rimessione in termini per impugnarla.

Nel caso di specie, l'irrevocabilità della sentenza, – posta a fondamento della formazione del titolo esecutivo –, è stata erroneamente dichiarata in quanto all'imputato contumace (ed erroneamente dichiarato anche assente) andava notificato l'avviso di deposito e l'estratto contumaciale della stessa onde consentirgli di impugnarla nei termini di legge.

La dichiarazione di nullità del titolo esecutivo pronunciata dal giudice, all'esito dell'incidente di esecuzione comporterà che, contestualmente ad essa, venga disposta la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, momento dal quale decorrerà nuovamente il termine per l'impugnazione (art. 670, comma 1, c.p.p.).

Guida all'approfondimento

MUTTINI, Incidente di esecuzione e nullità dell'estratto contumaciale, in ilPenalista.it.

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