In G.U. la legge di conversione del Decreto banche
15 Aprile 2016
È stata pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14 aprile la Legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18/2016 recante misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
Effetti sulle BCC. Le disposizioni previste dal c.d. Decreto banche, con le modifiche approvate in sede di conversione, entrano così in vigore a partire da domani. Uno dei principali effetti della pubblicazione in G.U. è il decorso del termine di 60 giorni per le banche di credito cooperativo per attivarsi al fine di adempiere all'obbligo di aderire ad un gruppo bancario. Concretamente, dovrà essere presentata istanza alla Banca d'Italia con la quale venga comunicata l'intenzione di conferire l'azienda bancaria in una s.p.a. e di proseguire l'attività modificando l'oggetto sociale, intenzione sulla quale dovrà poi esprimersi l'assemblea. In caso di esito negativo della deliberazione, la società dovrà deliberare la propria liquidazione.
Gruppo bancario cooperativo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa, potrà disciplinare il gruppo bancario cooperativo con decreto nel quale stabilire il numero minino di BCC partecipanti al gruppo, nonché la soglia di partecipazione al capitale della società capogruppo. I requisiti organizzati ed operativi di quest'ultima saranno invece disciplinati dalla Banca d'Italia, così come il contenuto minimo del contratto di coesione (che ne disciplina l'attività), il procedimento di adesione e i requisiti minimi specifici come il patrimonio netto della capogruppo.
Anatocismo. In tema di conto corrente e conto di pagamento, viene stabilito il necessario riferimento alla stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, comunque non inferiore ad un anno. Gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui divengono esigibili, in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. |