In data 28 gennaio l'Organismo italiano di contabilità ha diffuso sul proprio sito il nuovo articolato del principio contabile n. 24, che “ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa”.
Esso si rivolge alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile, e trova applicazione in via generale con riferimento ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di immobilizzazioni materiali, la società dovrà invece far riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.
L'aggiornamento si inserisce così nel processo di revisione dei principi contabili, iniziato nel 2010, e fa seguito alla pubblicazione dei nuovi principi 9-10-12-13-14-16-17-18-19-22-23-25-26-28-29-31, comunicata il 5 agosto 2014.
La revisione ha introdotto le seguenti novità:
- vengono precisati i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali;
- la definizione di avviamento è stata integrata e riformulata nei seguenti termini: "l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente";
- vengono illustrate le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati, ribadendo che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non recano tali requisiti;
- sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali (qualificati alla stregua di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali);
- scompare altresì il riferimento alla necessità di imputare direttamente a conto economico il maggior valore eventualmente pagato per motivi diversi dalla redditività della singola impresa;
- da ultimo, viene “riletta” la disciplina relativa ad ammortamenti ed alla rilevazione di contributi pubblici alla luce del principio n. 16 in tema di immobiliazzioni materiali.
Tanto premesso, è stato riproposto il trattamento originario in tema di periodo di ammortamento dell'avviamento e dei marchi, in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea.