L’ANAC detta le linee guida per le società partecipate

La Redazione
07 Luglio 2015

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le linee guida per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Al fine di orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l'ANAC ha adottato un'apposita determinazione, resa nota il 17 giugno 2015.

La sfera di applicazione. Tra le principali novità, spicca l'estensione dell'ambito di applicazione delle linee guida dettate dall'Autorità in materia di trasparenza, che diventano cogenti anche con riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico. In tale contesto, vengono differenziati gli oneri per le società in controllo pubblico e per le società partecipate, ma non controllate.

L'elemento distintivo consiste nel fatto che nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione e, dunque, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. Per le società a partecipazione pubblica non di controllo, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai commi da 15 a 33 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012 con riferimento alle attività di pubblico interesse se effettivamente esercitate, quali quelle così qualificate da una norma di legge, dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici.

Come orientamento di carattere generale, è onere delle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti o con quelle vigilanti, indicare chiaramente all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, quali attività rientrano fra quelle di pubblico interesse e quelle che, invece, non lo sono.

Il modello ex 231. Secondo l'ANAC, nelle società a controllo pubblico la prevenzione della corruzione deve essere realizzata con l'adeguamento del modello adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o, in assenza, con la sua adozione. L'analisi dei rischi deve essere parametrata ad un concetto ampio di “corruzione”, considerato in termini di qualsiasi distorsione dell'attività che possa procurare vantaggi a fini privati.

I codici di comportamento e le incompatibilità. S'impone inoltre l'aggiornamento dei codici di comportamento ed il loro adeguamento al nuovo assetto anticorruzione, richiamando le società a dare attuazione agli obblighi in materia di adozione del programma triennale di trasparenza. L'Autorità invita inoltre ad adottare un sistema di verifica delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi e dirigenziali, come prevede il D.Lgs. n. 39/2013.

La tutela del dipendente che segnala illeciti. Come già sottolineato dalla medesima Autorità Anticorruzione lo scorso aprile, le amministrazioni devono promuovere l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare eventuali illeciti di cui venga a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Tale sistema deve essere improntato alla garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, assicurando la trasparenza del procedimento di segnalazione con la definizione del relativo iter, dei termini di avvio e conclusione dell'istruttoria, nonché con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

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