La postergazione dei finanziamenti dei soci

Marco Nicolai
05 Aprile 2017

La regola della postergazione del finanziamento dei soci, ex art. 2467 c.c., è applicabile anche se non ci si trovi in una fase di formale liquidazione della società, purché sussista uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori.
Massima

La regola della postergazione del finanziamento dei soci, ex art. 2467 c.c., è applicabile anche se non ci si trovi in una fase di formale liquidazione della società, purché sussista uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori.

L'applicabilità della regola della postergazione dei finanziamenti dei soci di cui all'art. 2467 c.c. in una situazione estranea alla procedura formale di liquidazione della società, ma comunque in uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela dei creditori, può essere invocata con un'eccezione in senso stretto di inesigibilità del credito dei soci finanziatori di cui è onerata la società convenuta in giudizio per la richiesta di rimborso. L'onere della prova deve ritenersi in tal caso comprensivo, oltre che della situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, della persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società nel momento in cui il socio ne abbia chiesto il rimborso.

Il caso

Una società a responsabilità limitata, in persona del suo amministratore, con scrittura privata datata 29 luglio 2010 si è riconosciuta debitrice del proprio socio, “con rinuncia ad ogni eccezione” per la restituzione, “a semplice richiesta scritta”, della somma di euro 40.000,00 ricevuta “come prestito temporaneo” a mezzo assegno bancario. L'importo è stato versato dal socio per far fronte a immediate ed urgenti esigenze di cassa che, ove non coperte, avrebbero comportato l'impossibilità di soddisfacimento di obbligazioni di pagamento verso l'impresa edificatrice del complesso immobiliare di proprietà sociale.

L'importo corrisposto dal socio, nei bilanci approvati dai soci per gli esercizi relativi all'anno 2010 – in cui è stata effettuata l'erogazione – e all'anno 2011, è stato imputato a conferimento e non “tra i debiti della società, come dovrebbe accadere nel caso di mutuo”, e quindi è stato appostato nel patrimonio netto, come risulta dal mastrino del Conto Versamenti Soci.

La questione giuridica

La controversia attiene all'ambito di operatività e alle condizioni di applicazione della disciplina sui finanziamenti dei soci stabilita dall'art. 2467 c.c.

Tale disposizione, secondo la dottrina, costituisce una forma di responsabilità dei soci in ordine al corretto finanziamento dell'impresa sociale (in questi termini M. Rubino De Ritis, Sub art.2467, in Commentario Gabrielli, Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, artt. 2452–2510, Milano, 2015, 263, al quale si rinvia per alcune considerazioni sulla pessima formulazione della disposizione, nonché sulle ragioni e sulle modalità degli interventi finanziari dei soci in favore delle società). Ciò poiché, in caso di sottocapitalizzazione della s.r.l., i finanziamenti erogati dai soci in favore della società, qualora siano sostitutivi di capitale, devono essere postergati (in dottrina, fra molti, M. Campobasso, La postergazione dei finanziamenti dei soci, in S.r.l., Commentario in onore di G.B. Portale, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, 237 ss., in particolare 243; in giurisprudenza, Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, per un'ipotesi di finanziamento anomalo che però riguarda una S.p.A., e Trib. Padova, 14 aprile 2011, in Foro pad., 2012, I, 139, con nota di Bellavitis).

La norma suddetta intende quindi evitare che il finanziamento del socio sia restituito anteriormente alla soddisfazione dei creditori sociali. I presupposti per l'operatività della postergazione sono indicati al comma 2 dell'art. 2467, c.c., e attengono al momento in cui sussiste «un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».

Osservazioni

La postergazione dei finanziamenti dei soci nella s.r.l.

La circostanza rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., è la messa a disposizione di una somma di denaro alla società da parte del socio, essendo marginale lo schema contrattuale utilizzato per l'esecuzione del finanziamento (cfr. Trib. Milano, 13 ottobre 2016, in questo portale, e in dottrina: M. Rubino De Ritis, Sub art.2467, cit., 271).

La qualificazione dell'operazione compiuta dalle parti è finalizzata a verificare se l'importo è stato versato a titolo di mutuo (M. Rubino De Ritis, Sub art.2467, cit., 264, nota 5 segnala che «si sono sempre posti problemi in relazione alla qualificazione dei finanziamenti dei soci»). In caso positivo, la pretesa restitutoria del socio soggiace ai limiti dell'art. 2467, c.c., che – come detto sopra – mira a tutelare i creditori sociali. E infatti, la disposizione non incide sull'esistenza del diritto alla restituzione, ma sulle condizioni di esercizio del diritto che non può pregiudicare le pretese dei creditori sociali (cfr. M. Rubino De Ritis, Sub art.2467, c.c., cit., 264 ss., in particolare 268, ed ivi per riferimenti bibliografici).

Il Tribunale di Milano, nel caso in esame, ha accertato che il versamento eseguito dal socio della s.r.l. integra un finanziamento.

La soluzione del Tribunale di Milano.

La sentenza annotata si conforma a un orientamento consolidato del Tribunale di Milano (cfr., nello stesso senso, Trib. Milano, 25 gennaio 2016) secondo cui la postergazione può applicarsi anche al di fuori della liquidazione della società purché sussista uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi, durante societate, l'anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori. Sulla scorta di tale premessa, la società a cui è richiesto il rimborso di un finanziamento erogato dal socio deve – in giudizio – sollevare una eccezione, in senso stretto, di inesigibilità del credito e deve provarla.

Pertanto, la società non deve limitarsi a dimostrare l'esistenza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e quindi di “una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” nel momento in cui il socio ha effettuato il finanziamento, ma deve altresì dare prova della persistenza di tale stato di crisi economico – finanziaria nel momento in cui il socio chiede il rimborso (nello stesso ordine di idee Trib. Milano, 13 ottobre 2016, cit.; Trib. Milano, 06 marzo 2014, in Gazzetta forense, 2014, 63, con nota di Marena; Trib. Milano, 04 luglio 2013, in Foro pad., 2014, I, 339, con nota di Giombini e in Soc., 2014, 290, con nota di Burigo).

Nel caso di specie, la società non solo non ha provato ma non ha nemmeno allegato tale ultima circostanza (i.e., la persistenza dello stato di crisi economico – finanziaria nel momento in cui il socio ha chiesto il rimborso). E infatti, la società da un lato non ha prodotto i bilanci approvati successivamente all'esercizio relativo all'anno 2011. D'altro lato, si è limitata a dedurre, e ha parzialmente documentato, la mancata integrale estinzione di alcuni debiti – circostanza che di per sé non sarebbe comunque stata sufficiente a comprovare uno stato di potenziale insolvenza.

Conclusioni

La sussistenza del presupposto della postergazione, secondo la dottrina, va valutata quando il socio eroga il finanziamento al fine di stabilire se – in quel momento – c'è squilibrio patrimoniale ai sensi dell'art. 2467, comma 2, c.c. È però rilevante anche il momento della restituzione del finanziamento per verificare se la situazione di dissesto è definitivamente cessata (cfr. M. Rubino De Ritis, Sub art. 2467, cit., 279 ss., in particolare 285, nota 57, nonché M. Campobasso, La postergazione dei finanziamenti dei soci, cit., 251 ss. Sul meccanismo di funzionamento della postergazione e, in particolare, sui dubbi e sulle questioni applicative sollevate dalla dottrina con riferimento alla regola della postergazione contenuta nell'art. 2467, c.c., con specifico riguardo all'operatività durante societate, da ultimo, Franchi, Prestiti dei soci e apporti spontanei nelle società di capitali, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, II, 77 ss., ove ampi riferimenti bibliografici).

In tale contesto, la sentenza oggetto di commento si muove nella medesima direzione statuendo – in modo condivisibile – che l'onere della prova in ordine alle circostanze per aversi postergazione grava sulla società.

Minimi riferimenti bilbliografici

Sui finanziamenti dei soci nella S.r.l. e nelle società di capitali i contributi della dottrina sono numerosi. Pertanto, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia, anche per riferimenti bibliografici, a: M. Rubino De Ritis, Sub art.2467, in Commentario Gabrielli, Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, artt.2452–2510, Milano, 2015, 263 ss.; G. Figà Talamanca e R. Novello, I finanziamenti dei soci nelle s.r.l.: «eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto» e «situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento», in Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da Campobasso, Cariello, Di Cataldo, Guerrera, Sciarrone Alibrandi, Milano, 2014, 1749 ss.; D. Arcidiacono, I prestiti dei soci nelle società di capitali, Torino2, 2012; D. Vattermoli, Crediti subordinati e concorso tra creditori, Milano, 2012, 90 ss. e, sulla ratio dell'art. 2467, c.c., 146 ss.; M. Campobasso, La postergazione dei finanziamenti dei soci, in S.r.l., Commentario in onore di G.B. Portale, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, 237 ss.; U. Tombari, «Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, 1, Torino, 2006, 562; G. Ferri Jr., In tema di postergazione legale, in Riv. dir. comm., 2004, 969 ss.

In giurisprudenza, si segnalano solo alcune delle pronunce più significative in tema di finanziamenti dei soci. Fra queste Cass., 07 luglio 2015, n.14056, in questo portale, e in Giur. it., 2016, 894, con nota di Cavaliere, La questione dell'applicabilità analogica dell'art.2467 c.c. alla società per azioni, la quale ha stabilito, seguendo una tesi della dottrina, che «la postergazione dei crediti dei soci ai sensi dell'art. 2467 c.c. si estende anche ai crediti derivanti da finanziamenti erogati da soci di società per azioni che esercitano imprese di modeste dimensioni e con compagini sociali familiari o comunque ristrette («chiuse»)».

Secondo Trib. Milano, 13 ottobre 2016, «l'art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella forma più estesa possibile, così da includervi senz'altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l'effettuazione del finanziamento e purché si tratti di un atto o di un comportamento volontario del socio. Poiché l'applicazione della regola di cui al primo comma dell'art. 2467 c.c. è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale postulate dal secondo comma della norma e, viceversa, non si estende ai finanziamenti dei soci concessi in condizioni fisiologiche, non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società, la parte che ha interesse a far valere la postergazione è gravata dell'onere di provare che il finanziamento è stato concesso “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».

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