Aumento del capitale sociale e compensazione del credito del socio

Daniele Fico
04 Agosto 2015

E' possibile aumentare il capitale sociale di una s.r.l. con compensazione del credito vantato dal socio verso la società? In caso affermativo, è necessaria la perizia giurata per di stima del credito del socio oggetto di compensazione?

E' possibile aumentare il capitale sociale di una s.r.l. con compensazione del credito vantato dal socio verso la società? In caso affermativo, è necessaria la perizia giurata per di stima del credito del socio oggetto di compensazione?

L'aumento del capitale sociale può attuarsi anche attraverso la compensazione del credito vantato dal socio verso la società, per finanziamenti eseguiti, con il debito relativo alla sottoscrizione delle quote emesse a fronte dell'aumento medesimo, “non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili del diritto societario, che impedisca in tal caso l'operatività della compensazione ex art. 1246, n. 5, codice civile” (Cass. 5 febbraio 1996, n. 936, in Foro it., 1996, I, 2490).

L'ammissibilità di questa modalità di compensazione è stata peraltro ribadita, più di recente, dai giudici di legittimità anche nel caso di fallimento della società successivo all'operazione di aumento del capitale sociale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6711, in Il fallimento, 2010, 171). Secondo la S.C., infatti, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle partecipazioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il giudice delegato non può ingiungere al socio il versamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 150 l. fall., in quanto tale modalità di esazione presuppone l'esistenza del credito vantato dalla società, che risulta invece estinto per compensazione.

Sul tema, si può discutere in relazione a se la predetta operazione di compensazione possa essere considerata come vero e proprio apporto e, come tale, soggetta alle norme in tema di conferimenti e, conseguentemente, all'obbligo per il conferente di presentare la relazione di stima di cui all'art. 2465 c.c.

A ben vedere, l'apporto da parte del socio di un credito vantato nei confronti della società - da un punto di vista giuridico - non può essere considerato tecnicamente come conferimento di crediti trattandosi, al contrario, di una semplice operazione contabile di compensazione. L'apporto del credito vantato dal socio verso la società, infatti, non origina, a fronte dell'aumento del capitale sociale, l'iscrizione del credito stesso nell'attivo dello stato patrimoniale - a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel caso di conferimento di un credito vantato verso terzi - ma l'estinzione per compensazione della posta passiva iscritta nello stato patrimoniale, inerente al debito della società verso il socio.

All'aumento del capitale sociale non segue, quindi, un corrispondente incremento di una voce dell'attivo dello stato patrimoniale, ma solo l'eliminazione di una voce compresa nel passivo di tale documento. In altri termini, la compensazione origina un'operazione contabile in virtù della quale, operandosi l'eliminazione di uguali poste dell'attivo (crediti) e del passivo (debiti), il patrimonio netto della società non subisce alcuna variazione, ma, al contrario, si arricchisce in virtù della sopravvenuta circostanza dell'estinzione del debito della società verso il socio.

La compensazione tra due crediti liquidi ed esigibili (quello della società nei confronti del socio per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale e quello del socio verso la società per somme versate a titolo di finanziamento), comporta l'immediata realizzazione di tali crediti e l'estinzione delle contrapposte obbligazioni con reciproci versamenti di denaro - anche se, materialmente, questi versamenti non vengono eseguiti dal momento che non avrebbe senso scambiarsi quantità identiche di denaro.

Le considerazioni sopra riportate non valgono, tuttavia, nell'ipotesi di conferimento di un credito del socio verso terzi. In tale circostanza, infatti, si verifica in maniera inevitabile una frattura logica e temporale fra il momento in cui il credito viene conferito e quello in cui verrà realizzato dalla società, con conseguente necessità della relazione di stima ex art. 2465 c.c., la cui funzione è appunto di verificare l'effettiva consistenza ed i rischi connessi alla realizzazione dei crediti ceduti (sul tema, cfr. Trib. Milano 9 febbraio 1995, in Le Società, 1995, 1591).

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