Il 13 giugno 2014 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla PA, all'interno del quale sono contenute anche importanti novità in materia di diritto societario, all'art. 99 del testo, rubricato “Misure di semplificazione e a favore della quotazione d'impresa”.
Drasticamente ridotto il capitale sociale necessario per la costituzione di una società per azioni: da 120 mila euro si passa a soli 50 mila.
Circa la possibilità di emettere azioni prive di diritto di voto o con limiti a tale diritto, non verrà più richiesta alcuna soglia minima di capitale sociale (attualmente tali categorie di azioni non devono superare metà del capitale sociale), ma è prevista la mera possibilità che lo statuto attribuisca ai titolari di azioni dotate di diritti diversi uno o più consiglieri di amministrazione, sindaci o consiglieri di sorveglianza.
Eliminati anche i limiti di proporzione al capitale sociale per l'emissione di obbligazioni. Infatti , allo scopo di favorire l'arrivo di nuove risorse alle imprese, viene abrogato l'art. 2412 c.c., il quale limitava l'emissione di obbligazioni al doppio del capitale sociale.
Eliminato anche l'articolo successivo: viene così meno anche il divieto di riduzione volontaria del capitale sociale nonché il divieto della distribuzione delle riserve dell'impresa che ha proceduto all'emissione di bond.
Ridefiniti anche i limiti riguardanti le partecipazioni incrociate per le piccole e medie imprese.
Sarà inoltre possibile emettere azioni a voto plurimo e azioni a categoria speciale senza alcun limite.