Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.

Alberto Molgora
13 Giugno 2016

Come noto, la norma di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., consente al singolo socio la richiesta di un provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, ove questi si sia reso responsabile di “gravi irregolarità”, intese quali violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società e che l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'interesse sociale.
Massima

E' noto che la norma di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., consente al singolo socio la richiesta di un provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, ove questi si sia reso responsabile di “gravi irregolarità”, intese quali violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società e che l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'interesse sociale. Tra i doveri in proposito richiesti agli amministratori a pena di sussistenza delle suddette “gravi irregolarità” rientra il compimento degli adempimenti necessari per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, quale obbligo previsto dalla legge, e per le conseguenti iscrizioni al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2478-bis c.c.

Il caso

Nel caso di specie, parte reclamante, in qualità di socio di s.r.l., ha impugnato innanzi al Tribunale di Milano l'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca cautelare dell'amministratore unico presentata ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.

Alla base della propria pretesa, il socio reclamante individua come grave negligenza dell'organo amministrativo l'inerzia nel convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2012 e 2013 posto che, dopo un primo rinvio in proposito disposto nella seduta assembleare del 26 febbraio 2015, le successive adunanze non hanno, al riguardo, più deliberato alcunché.

L'amministratore convenuto in giudizio, da parte sua, sostiene che la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci d'esercizio sarebbe derivata dall'intento di fornire chiarimenti al socio, ora reclamante, al fine di comporre il conflitto in essere con l'altro socio, titolare, come il reclamante, di una quota pari al 50% del capitale sociale della s.r.l.

Le questioni

Come noto, l'art. 2476, comma 3, c.c. contempla due differenti istituti posti a tutela del singolo socio di s.r.l. innanzi a condotte dell'organo amministrativo pregiudizievoli per la società.

In particolare, unitamente all'azione di responsabilità – esperibile dal socio al cospetto di un danno effettivo al patrimonio sociale cagionato dalle omissioni commesse dell'organo amministrativo – la norma de qua contempla la possibilità, per ciascun socio, di richiedere l'adozione di un provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore.

Proprio su tale secondo istituto, oggetto peraltro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si concentra la sentenza de qua agitur.

Stando alle disposizioni del citato art. 2476, comma 3, c.c., la richiesta di revoca cautelare dell'organo amministrativo di s.r.l. è subordinata alla presenza di “gravi irregolarità nella gestione della società” di cui si è reso responsabile l'amministratore. Trattandosi, poi, di istanza intesa all'ottenimento di un provvedimento cautelare, parte attrice è tenuta a comprovare, unitamente al cd. fumus bonis iuris, altresì il cd. periculum in mora.

In tale contesto normativo e processuale, il Tribunale di Milano definisce le “gravi irregolarità nella gestione” di cui al citato art. 2476 c.c. quali violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società, allorquando l'attualità o la permanenza delle violazioni de quibus determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'interesse sociale.

Sulla base di tali presupposti, la sentenza in commento sancisce che l'inerzia dell'amministratore nel convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio – sotto il profilo del fumus – integri ex se i requisiti di gravità previsti dalla norma ai fini della revoca cautelare; una simile condotta omissiva – specie allorquando, come nel caso di interesse, relativa ai bilanci di più esercizi – risulta infatti alla base di rilevanti ripercussioni sul patrimonio sociale.

Né la condotta omissiva dell'organo amministrativo potrebbe trovare giustificazione nell'asserita situazione di conflitto esistente tra i soci paritari. Anche in tali circostanze, statuiscono i giudici meneghini, l'amministratore deve sottoporre il progetto di bilancio alla competente assemblea, tenuto conto che, laddove quest'ultima non risulti in grado di deliberare per il perdurare del dissidio fra soci, l'organo amministrativo, preso atto del verificarsi di una causa di scioglimento della società, è tenuto agli adempimenti di cui agli artt. 2485 ss. c.c.

In tale contesto, la commentata sentenza ritiene altresì sussistere il cd. periculum in mora. Più precisamente, il Tribunale di Milano ritiene che le violazioni sopra descritte risultino foriere di pregiudizi per il patrimonio sociale posto che, in mancanza di un'aggiornata rendicontazione sulla situazione economico patrimoniale della società, l'organo amministrativo prosegue nell'attività gestoria senza ordine, dando luogo ad una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall'intraprendere rapporti negoziali con la società, in assenza di informazioni societarie ufficiali, anche in ordine all'assolvimento degli adempimenti fiscali.

In forza di tali motivazioni, la sentenza de qua accoglie il reclamo del socio, disponendo la revoca cautelare dell'organo amministrativo.

Osservazioni

La commentata ordinanza ha il pregio di evidenziare alcuni importanti principi in tema di presupposti per la richiesta del provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. in ipotesi di “gravi irregolarità nella gestione della società” ex art. 2476, comma 3, c.c.

Si tratta, come noto, di un istituto posto a tutela del singolo socio di s.r.l. che può essere validamente attivato, secondo quanto condivisibilmente statuito dai giudici meneghini, anche allorquando gli amministratori vengano meno al rispetto degli adempimenti di legge concernenti i rapporti tra i soci e gli altri organi societari, cagionando, per tal via, un pregiudizio anche solo potenziale a carico della società, avente natura imminente ed irreparabile.

In tale contesto, il Tribunale di Milano, in maniera invero convincente, individua quale violazione rilevante ai fini della revoca cautelare dell'organo amministrativo la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Si tratta, per inciso, di una presa di posizione che lo stesso Tribunale di Milano ha avuto modo di ribadire ancora di recente (cfr. Trib. Milano 27 gennaio 2016).

Peraltro, l'argomento di specie induce ad una serie di considerazioni in ordine ad alcuni aspetti giuridico processuali propri della revoca cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c. ed al relativo rapporto con l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di s.r.l.

In particolare, benché non espressamente rimarcato nella parte motiva della sentenza de qua, il caso di specie sembra caratterizzarsi per l'esistenza di un'istanza di revoca cautelare proposta anteriormente rispetto all'inizio dell'azione di merito.

Risulterebbe così implicitamente confermato l'orientamento della giurisprudenza prevalente inteso a ritenere ammissibile la presentazione di un'istanza di revoca ex art. 2476, comma 3, c.c. ante causam, quale principio generale della tutela cautelare, senza che risulti in proposito necessario avere già adito il giudice di merito (cfr. Trib. Milano 12 gennaio 2006 e 30 novembre 2005, Trib. Marsala 15 marzo 2005; contra Trib. Agrigento 15 febbraio 2006 e Trib. Ravenna 3 marzo 2006).

Inoltre, nel caso di specie, l'azione di merito cui accede la misura cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c. risulta quella di revoca per giusta causa degli amministratori, con la conseguenza che il provvedimento cautelare ottenuto appare di evidente natura anticipatoria.

In tali circostanze, unitamente al presupposto del fumus – consistente nelle gravi irregolarità nella gestione della società – è stato sufficiente comprovare, ai fini del periculum, l'esistenza di un danno meramente potenziale – benché pur sempre imminente ed irreparabile –conseguente alle inadempienze dell'organo amministrativo.

Peraltro, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Milano risulta in tutto conforme con quella cui era già pervenuta la stessa Corte Costituzionale – con sentenza n. 481 del 29 dicembre 2005 – chiamata a pronunciarsi, peraltro, sulla legittimità dell'azione di revoca per giusta causa dell'organo amministrativo di s.r.l. (in quanto espressamente prevista, a livello normativo, solo per le s.p.a. e le società di persone).

Diversamente, laddove, come sovente accade, l'istanza di revoca di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. risulti strumentale all'azione di responsabilità avverso l'organo amministrativo della società, il provvedimento cautelare assume carattere conservativo, giacché inteso ad evitare il perpetrarsi di un pregiudizio già verificatosi a carico del patrimonio sociale a causa della condotta omissiva degli amministratori.

In tale evenienza – coerentemente con i presupposti propri della peculiare azione di merito – la prova del fumus richiederebbe la sussistenza di un danno effettivo cagionato dalle condotte gestorie omissive degli amministratori, il cui perpetrarsi potrebbe deteriorare ulteriormente il patrimonio sociale (periculum).

Conclusioni

L'ordinanza de qua agitur ha il pregio di evidenziare i presupposti alla base dell'istanza di revoca cautelare dell'organo amministrativo che ogni socio di s.r.l. risulta legittimato a proporre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2476, comma 3, c.c.

Tale istituto – tanto qualora strumentale all'azione di responsabilità degli amministratori, quanto laddove correlato all'azione di revoca per giusta causa dell'organo amministrativo – rappresenta uno strumento di sicuro affidamento per il singolo socio di s.r.l. innanzi ad eventuali comportamenti omissivi posti in essere dagli amministratori tali da arrecare pregiudizio alla società, talora anche solo a livello potenziale.

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