Il Governo approva il disegno di legge delega per la riforma della crisi d’impresa
11 Febbraio 2016
Il disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf ha ottenuto il via libera del Governo, nel Consiglio dei Ministri n. 103, che si è tenuto nella serata del 10 febbraio. Prosegue così l'iter della riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, iniziato un anno fa con l'istituzione della Commissione da parte del Ministro Orlando. Il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Esecutivo evidenzia la continuità del disegno di legge rispetto al processo di riforma avviato la scorsa estate con il d.l. n. 83/2015, adottato per sostenere l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. La prospettiva riformatrice che ha ispirato i lavori della Commissione Rordorf è comunque caratterizzata da un'evoluzione significativa rispetto agli ultimi interventi legislativi: si abbandona la strada dell'intervento puntuale ed urgente per delineare un disegno organico di riforma della disciplina dell'insolvenza. Come affermato dallo stessa Commissione in occasione della presentazione dello schema di ddl delega al Ministro Orlando, si auspica in tal modo la «futura emanazione di un testo normativo che abroghi la vigente legge fallimentare e le leggi successive in tema di crisi d'impresa per disciplinare in modo coerente ed unitario il fenomeno dell'insolvenza» (si veda la news de IlFallimentarista: Conclusi i lavori della Commissione per la riforma organica della legge fallimentare). Tra le varie novità previste, sul piano definitorio verrà abbandonata la parola “fallimento”, per essere sostituita dai concetti di gestione della crisi e insolvenza. Le regole processuali verranno semplificate in modo da ridurre le incertezze interpretative e operative, fonte di ostacolo alla celerità nella risoluzione delle procedure concorsuali. Altra novità prevista dal disegno di legge è la disciplina della crisi dei gruppi di imprese, comprensiva di specifici obblighi dichiarativi, di informazione e collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure se le imprese del gruppo siano soggette a procedure in altri Stati, oltre alla possibilità per gli organi medesimi di richiedere l'intervento della Consob. Sono poi previste procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale finalizzate all'emersione anticipata della crisi, mentre il riordino della disciplina del concordato preventivo prevede la limitazione delle proposte liquidatorie ai soli casi in cui vi sia un significativo apporto di risorse esterne e l'esplicitazione dei poteri del tribunale riguardo alla valutazione di fattibilità del piano e correttezza della formazione delle classi di creditori. |