Bancarotta per distrazione e determinazione della pena accessoria di interdizione dall'esercizio dell'impresa

La Redazione
10 Agosto 2015

La restituzione dei beni acquistati con patto di riservato dominio, non integra attività distrattiva ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione laddove ciò non comporti un'effettiva diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. La pena accessoria di interdizione dall'esercizio di attività commerciale è determinata in misura fissa e non modificabile dal Giudice.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34185/2015, depositata il 5 agosto 2015, ha affermato che la restituzione dei beni acquistati con patto di riservato dominio non integra attività distrattiva ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione, laddove ciò non comporti un'effettiva diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. Ed ha altresì confermato che la pena accessoria di interdizione dall'esercizio di attività commerciale è determinata in misura fissa e non modificabile dal Giudice.

Il caso. L'imputato è stato ritenuto penalmente responsabile, sia in primo grado che in appello, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione o comunque occultamento di prodotti in corso di lavorazione, materie prime e di consumo non utilizzate, denaro, beni strumentali e immobili) e di bancarotta preferenziale (pagamenti effettuai in favore di alcuni creditori), nella sua qualità di amministratore di una s.r.l. dichiarata fallita.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello ricorre per cassazione l'imputato.

Bancarotta fraudolenta documentale. La Suprema Corte ha ribadito il principio per cui per integrare il reato di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, primo comma, n. 2, l. fall., è sufficiente il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, e non è dunque richiesto un dolo specifico.

Bancarotta fraudolenta per distrazione. All'imputato era stato contestato che a fronte di un acquisto da altra società di beni strumentali con patto di riservato dominio, al momento delle verifiche successive alla dichiarazione di fallimento i beni acquistati non erano stati rinvenuti e che vi era stato una riduzione del credito a favore della società cedente attraverso una nota di credito, con ritenuta conseguente diminuzione del compendio attivo della società (causata dalla restituzione dei beni). La Corte di Cassazione ha affermato che la restituzione di beni acquistati dall'imprenditore con patto di riservato dominio non costituisce attività distrattiva qualora in concreto non ne sia derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. E tale diminuzione non è dunque ravvisabile laddove, a controbilanciare la diminuzione patrimoniale derivante dalla restituzione dei beni, vi sia una riduzione del credito nei confronti del soggetto cedente.

Pena accessoria di interdizione all'esercizio di attività di impresa. La Corte ha infine affermato, in senso difforme da precedenti pronunce, che la misura della pena di interdizione dall'esercizio di attività d'impresa conseguente alla condanna per bancarotta fraudolenta è da considerarsi prevista in misura fissa ed inderogabile per la durata di anni 10, indipendentemente dalla pena principale comminata.
E tale orientamento risulterebbe suffragato altresì dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 134 del 2012, che avrebbe implicitamente confermato la previsione in misura fissa della pena accessoria nell'attuale formulazione legislativa.

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