Il Governo inasprisce la corruzione tra privati

La Redazione
15 Dicembre 2016

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 dicembre scorso, ha approvato, in esame preliminare, alcuni decreti legislativi in attuazione di direttive europee: tra questi vi è quello che dà attuazione alla decisione quadro del Consiglio europeo 2003/568/GAI sulla corruzione nel settore privato (legge di delegazione europea n. 170/2016).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 dicembre scorso, ha approvato, in esame preliminare, alcuni decreti legislativi in attuazione di direttive europee: tra questi vi è quello che dà attuazione alla decisione quadro del Consiglio europeo 2003/568/GAI sulla corruzione nel settore privato (legge di delegazione europea n. 170/2016).

Il provvedimento legislativo prevede un ampliamento dei soggetti punibili e l'introduzione di nuove fattispecie delittuose.

In particolare, il reato proprio di cui all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) attualmente punisce con la reclusione i soggetti che “a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società”. Adeguandosi all'impostazione comunitaria, nel nuovo art. 2635 destinatari della norma non saranno più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all'interno della società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società od enti.

Punibili anche il soggetto “estraneo” (colui che promette od offre denaro non dovuti) e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità.

Viene introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) ed è prevista espressamente l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi in caso di condanna per i reati in esame.

Sanzioni più severe, infine, anche per l'ente, nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente stesso.

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