Riduzione del capitale: struttura e contenuti della relazione sulla situazione patrimoniale

Fabrizio Bava
Melchior Gromis Di Trana
14 Giugno 2016

Il presente contributo è finalizzato a delineare struttura e contenuti della relazione sulla situazione patrimoniale ex artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. Tema particolarmente interessante se si considera che per le società non quotate siamo di fronte ad un anomalo silenzio normativo. Silenzio che vista la rilevanza, e purtroppo anche l'attualità del tema, può condurre ad una situazione di rilevante pericolosità se lo strumento informativo risultasse inefficace.
Introduzione

Nel caso in cui una società maturi perdite tali da intaccare di oltre un terzo il capitale sociale, così come disposto dagli articoli 2446 (per le società per azioni) e 2482-bis c.c. (per le s.r.l.), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per l'assunzione degli opportuni provvedimenti da parte dei soci che, al fine essere nella condizione di poter deliberare sul da farsi, devono essere stati adeguatamente informati. Ne deriva quindi la necessità in capo agli amministratori di redigere una specifica documentazione volta da un lato a informare, ma anche a suggerire possibili soluzioni per la fuoriuscita dallo stato di crisi. Tale documentazione viene denominata dal legislatore “relazione sulla situazione patrimoniale”.

Struttura libera

Il legislatore non specifica la struttura, né i contenuti della “relazione sulla situazione patrimoniale” e non vi sono nemmeno indicazioni da parte di documenti di prassi.

Sul tema le uniche indicazioni fornite sono rintracciabili nella disciplina riguardante le società quotate, in quanto la relazione deve essere redatta in ottemperanza del regolamento Consob n. 11971 del 1999. Tale Regolamento richiede che la relazione si focalizzi su quattro principali punti: la situazione patrimoniale (corredata da conto economico e dalle note al bilancio o dal rinvio all'ultima nota), redatta in data più recente possibile, la situazione finanziaria netta, alla medesima data, la proposta circa i provvedimenti da assumere per il ripianamento della perdita e, infine, i provvedimenti che l'emittente intende assumere per il risanamento la gestione. A questi quattro punti può essere inoltre aggiunto un ulteriore paragrafo riguardante il contenuto, se presenti, di eventuali piani industriali ed il loro prevedibile effetto sui futuri bilanci.

Sulla base di quanto disposto per i soggetti quotati, e a seguito di un'analisi empirica condotta dai presenti autori (Bava F., Gromis di Trana M., Riduzione del capitale sociale per perdite: la “relazione” e le “osservazioni” sulla situazione patrimoniale, Milano, 2016), si è giunti all'individuazione di una possibile struttura per la relazione sulla situazione patrimoniale dei soggetti non quotati. Dopo aver esaminato la totalità delle relazioni redatte da soggetti quotati nel quinquennio 2006-2010, sì è giunta una riformulazione dei medesimi punti in modo da conciliarli a realtà non quotate. Tale azione ha portato a ritenere opportuno l'inserimento di un nuovo specifico paragrafo denominato causa delle crisi, nonché la rielaborazione dei contenuti delle singole parti.

Come risultato, l'informativa proposta si articola in quattro principali paragrafi:

  1. causa della crisi;
  2. situazione patrimoniale finanziaria;
  3. risanamento e gestione continuità;
  4. Proposta per il ripianamento delle perdite.

Così strutturato, il documento presenta la formulazione consequenziale di diversi paragrafi, illustrando situazione passata, presente e futura dell'azienda.

Cause della crisi

Il paragrafo iniziale, dedicato alle cause che hanno generato lo stato di crisi, assume una funzione fondamentale nel fornire una chiave di lettura necessaria alla corretta comprensione di tutti i paragrafi successivi.

Infatti, soltanto dalla piena comprensione delle cause del dissesto si possono individuare le soluzioni più idonee per un ritorno ad una situazione di equilibrio. Gli amministratori, nel momento in cui redigono tale paragrafo, devono effettuare un'attenta valutazione nel comprendere se lo stato di crisi sia stato generato da fattori di natura temporanea, oppure se reputano necessario l'intervento dei soci.

Il contenuto di tale paragrafo sarà fondamentale anche per definire i contenuti e l'ampiezza dei paragrafi successivi. Inoltre, in tal senso, risulta anche fondamentale comprendere se la perdita è frutto di fattori interni o esterni. Su tale valutazione si baseranno le strategie di risanamento della gestione.

Situazione patrimoniale

Sul piano letterale il codice civile non richiede espressamente agli amministratori la predisposizione di un documento contabile, ma solo una relazione sulla situazione patrimoniale. Risulta però chiaro che, ai fini dell'individuazione della stima della situazione patrimoniale, nonché della perdita da ripianare, sia necessario redigere gli schemi di bilancio.

Si deve infatti ritenere che il riferimento alla relazione sia da intendere necessariamente come comprensivo anche della “situazione patrimoniale”; ovvero un documento quantitativo dal quale si evinca chiaramente l'entità della perdita e il suo impatto sul capitale. Gli amministratori sono cioè tenuti, per il corretto espletamento delle loro mansioni, alla redazione dei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Ci si può semmai interrogare sul ruolo rivestito dalla nota integrativa. Non serve specificare che la redazione di una nota integrativa completa ex art. 2427 c.c. fornirebbe un utile strumento di comprensione dei valori. Bisogna però poter trovare il giusto trade-off tra l'esigenza informativa e la tempestività nella redazione della documentazione.

È quindi comunque accettabile la predisposizione di note sintetiche capaci però di illustrare le voci, le variazioni più significative in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati. Dall'analisi empirica inoltre è emerso che spesso è stata fornita una specifica informativa sugli eventi successivi.

Risanamento della gestione e continuità

Si tratta del paragrafo più importante, in quanto, è strumentale, da un lato, a dimostrare i criteri di valutazione adottati per la redazione della situazione patrimoniale e, dall'altra, per giustificare qualsiasi provvedimento proposto ai soci. Risulta quindi in primis centrale l'analisi dell'applicabilità del presupposto della continuità in quanto, senza di esso, qualsiasi ragionamento sul medio-lungo termine risulta inutile. Gli amministratori in questa sezione non dovranno assolutamente dare per scontato il tema continuità rimandando ab externo al bilancio, ma dovranno illustrare il perché la perdita non inficia la gestione finanziaria oppure, le assunzioni alla base dell'adozione del presupposto della continuità.

L'estensione della restante parte del paragrafo sarà invece modulata in relazione all'intensità dei provvedimenti che l'organo amministrativo intenderà assumere. Nel caso, ad esempio, si dia una connotazione momentanea allo stato di crisi, tale paragrafo, dopo aver preso in esame il tema della continuità, risulterà poco rilevante. Se invece il risanamento della gestione dovesse prevedere sostanziali modifiche in ambito gestionale e strategico allora tale paragrafo dovrà essere particolarmente dettagliato ed approfondito. Ovviamente, in tale circostanza, l'analisi potrebbe essere accompagnata da un vero e proprio piano industriale. In tal caso quindi nel paragrafo in esame sarà necessario rinviare al piano riportando però, al fine di rendere la documentazione autonoma, anche una sintesi delle risultanze del piano.

Si precisa inoltre la proposta che poi dovrà essere assunta dall'assemblea si baserà sul contenuto del presente paragrafo. Non avrebbe infatti senso rinviare o ripianare uno stato di crisi se l'eventuale supporto patrimoniale non fosse mirato a riportare il sistema impresa alla produzione di ricchezza. Se, dunque, la situazione non dovesse risultare risanabile gli amministratori dovrebbero suggerire la messa in liquidazione.

Attraverso tale informativa, pertanto, gli amministratori devono riuscire a convincere i soci a porre in essere gli specifici provvedimenti proposti.

Proposta per il ripianamento delle perdite

Al termine della relazione, risulta appropriata la presentazione della proposta da parte dell'organo amministrativo. Si fa però presente che tale proposta non è esplicitamente richiesta dalla disciplina di legge.

Va però considerato che il compito degli amministratori è quello di suggerire la direzione che la società dovrebbe assumere, pertanto sarà certamente opportuna una sua presa di posizione in merito. Presa di posizione ancora più rilevante se si considera il particolare momento nella vita dell'impresa.

Talvolta può essere utile che nel presente paragrafo sia fornita più di una proposta così da permettere ai soci una scelta alternativa sul da farsi oppure di chiarire quali sarebbero le conseguenze della mancata approvazione della proposta di delibera (es. messa in liquidazione, scioglimento, e così via).

Conclusioni

Sebbene il legislatore non abbia fornito specifiche indicazioni in merito alla struttura e ai contenuti della c.d. “relazione sulla situazione patrimoniale”, il documento riveste un ruolo fondamentale nella gestione dello stato di crisi. Si tratta, infatti, di un documento che deve mettere nelle condizioni i soci di società di deliberare sugli opportuni provvedimenti generalmente suggeriti dall'organo amministrativo.

In tal senso, adottando l'impostazione suggerita, il documento avrà il compito di valutare il passato (cause che hanno generato l'assorbimento di ricchezza), il presente (situazione patrimoniale) e il futuro (elementi alla base del risanamento gestionale), step fondamentali al fine di assumere la delibera assembleare.

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