Registro Revisori Legali: arrivate le nuove sezioni “A” e “B”
11 Ottobre 2016
La Ragioneria Generale dello Stato, con aggiornamento reso pubblico online sul portale www.revisionelegale.mef.gov.it, ufficializza l'operatività nel Registro dei Revisori Legali delle due nuove sezioni denominate “A” e “B”, introdotte secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 27 D. Lgs. n. 135/2016.
L'istituzione delle due nuove è sezioni è da retrodatare all'entrata in vigore del D. Lgs del 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito l'antecedente normativa in materia modificando l'art. 8 del D. Lgs. n. 39/2010.
Con riferimento all'organizzazione delle due sezioni, la Sezione A è dedicata a quei soggetti che svolgono attività di revisione o che collaborano con una società di revisione, o che hanno svolto tale attività nei tre anni precedenti.
La Sezione B è, invece, destinata ai cd. revisori “inattivi”, ossia coloro che non hanno svolto, nell'ultimo triennio, incarichi di revisione, personalmente o in collaborazione con una società di revisione legale. Il parametro del mancato esercizio di attività di revisione protratto per tre anni senza soluzione di continuità non è nuovo ai fini dell'assunzione della qualifica di “revisore inattivo”: al riguardo già la Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 34 dell'8 agosto 2013 aveva previsto i medesimi criteri di qualificazione. Coloro che rientrano in questa sezione non possono assumere la qualifica di “dominus” per gli aspiranti revisori. Per questo motivo, i tirocinanti di dominus eventualmente iscritti in detta Sezione, al fine di non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio (con effetto dalla collocazione del dominus nella Sezione B), dovranno individuare un soggetto – persona fisica o giuridica - iscritto nella Sezione A presso cui svolgere un valido tirocinio, e comunicare tale variazione al Registro.
L'aggiornamento delle sezioni “A” e “B” del Registro sono effettive a far data dal 23 settembre 2016. |