Costituzione di start up innovative senza notaioFonte: DM 17 febbraio 2016
09 Marzo 2016
La novità prevista dal Decreto MISE 17 febbraio 2016, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U., serie generale n. 56 del 8-3-2016), unitamente al Modello uniforme dell'atto costitutivo, riguarda le start up innovative in forma di s.r.l. che potranno essere costituite online dai soci senza alcun intervento notarile. La nuova disciplina interessa tutti i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l'iscrizione al R.I. nella sezione speciale delle start up (art. 25, comma 8, d.l. 179/2012).
L'atto costitutivo, necessariamente conforme al Modello allegato al Decreto, andrà redatto in forma elettronica e firmato digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di s.r.l. unipersonale.
Entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione l'atto dovrà essere presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, unitamente all'istanza di iscrizione nella sezione speciale. L'ufficio svolgerà le dovute verifiche sulla conformità al modello, le sottoscrizioni e la validità dell'atto stesso. In caso di esito positivo, procederà, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, all'iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Il passaggio dalla sezione ordinaria è presupposto imprescindibile per l'avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale.
In caso di cancellazione dalla sezione speciale, la società manterrà l'iscrizione in sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'art. 2480 c.c. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |