I CdL spiegano come chiedere all'INPS il rimborso dei contributi sui redditi da partecipazione

La Redazione
22 Luglio 2015

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dopo i recenti arresti della Corte di Appello di L'Aquila, ha pubblicato la Circolare n. 15 del 16 luglio scorso, rendendo disponibili due modelli operativi per la richiesta di rimborso dei contributi previdenziali sui redditi da partecipazione a società di capitali. Un primo modello riguarda la richiesta di rimborso per chi ha già pagato, mentre un secondo è relativo al ricorso amministrativo avverso provvedimento di recupero dell'INPS.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare n. 15 diffusa il 16 luglio scorso, ha pubblicato due modelli operativi finalizzati alla richiesta di rimborso dei contributi previdenziali sui redditi da partecipazione a società di capitali a seguito delle sentenze n. 752 e 774/2015 del 25 giugno della Corte di Appello di L'Aquila. Un primo modello riguarda la richiesta di rimborso per chi ha già pagato, mentre un secondo modello è relativo al ricorso amministrativo avverso il provvedimento di recupero dell'INPS, per l'ipotesi in cui l'Istituto non si adeguasse al nuovo indirizzo giurisprudenziale in materia.

Le citate sentenze della Corte di Appello aquilana, hanno infatti fatto propria la tesi della Fondazione Studi in ordine alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi da versare alla gestione previdenziale artigiani/commercianti per coloro che rivestono la status di “socio”, sia di società di capitali che di persone. Ne consegue la possibilità di proporre ricorso amministrativo, smentendo l'orientamento dell'INPS reso noto con la Circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Nel Comunicato stampa CdL, si legge che proprio con la circolare summenzionata l'Istituto di previdenza riteneva che “per i soci lavoratori di SRL iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'Assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l' importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo”.

Alla tesi dell'INPS si contrapponeva quella dei Consulenti, secondo i quali nessun contributo obbligatorio sarebbe dovuto sui redditi da s.r.l. Ed è proprio con le sentenze gemelle della Corte d'Appello di L'Aquila che si apre la strada del rimborso, sia per quanti avessero già pagato sia per i destinatari di provvedimenti INPS di recupero delle predette somme.

La Fondazione offre inoltre un'interessante ricostruzione della disciplina normativa di riferimento.

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