Revisione legale dei conti: il decreto in G.U.

La Redazione
22 Luglio 2016

È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2016 il decreto legislativo n. 135 del 17 luglio attuativo della direttiva n. 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il decreto legislativo n. 135/2016, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 14 luglio, è stato pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2016 ed entrerà in vigore il prossimo 5 agosto. Il testo è stato approvato in attuazione della direttiva n. 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Tra le novità introdotte, il tirocinio, propedeutico all'esame di idoneità professionale e di durata triennale, dovrà essere svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea, in numero massimo di tre tirocinanti. A ciò si aggiungono gli obblighi di formazione continua, da assolvere tramite la partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il triennio di formazione prenderà il via il 1° gennaio 2017: i revisori saranno tenuti a maturare ogni anno almeno 20 crediti (60 nel triennio) partecipando ai programmi di aggiornamento professionale definiti dal MEF e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento dovrà riguardare le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Il decreto introduce poi un sistema sanzionatorio più graduale, prevedendo, in caso di irregolarità nella revisione, anche sanzioni meno severe come l'avvertimento, la dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di legge e la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione. Le tre nuove sanzioni si aggiungono a quelle già vigenti, prima fra tutte la sanzione amministrativa pecuniaria. Anche la sospensione dal Registro viene riformulata: dai cinque anni previsti in precedenza, si passa a un periodo massimo di tre anni.

Tali sanzioni sono applicabili anche in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

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