Amministratori: legittimazione attiva all’azione di responsabilità

La Redazione
03 Marzo 2016

In tema di responsabilità dell'amministratore per mala gestio ex art. 2476 c.c., la legittimazione attiva spetta alla società e a qualsiasi socio indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare.

In tema di responsabilità dell'amministratore per mala gestio ex art. 2476 c.c., la legittimazione attiva spetta alla società e a qualsiasi socio indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare, senza che ciò comporti il venir meno della facoltà di agire della società. Il socio può dunque agire come sostituto processuale in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto.

Il rapporto di amministrazione non costituisce un mandato ma una figura contrattuale a sé stante riconducibile all'ampio genus dei contratti di prestazione d'opera quale rapporto professionale autonomo di regola a titolo oneroso. La mancata deliberazione del compenso da parte dell'assemblea non impedisce al giudice di pronunciarsi in merito sulla base della natura, qualità e quantità dell'attività svolta.

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