Trattamento fiscale delle perdite e delle svaluta­zioni su partecipazioni

La Redazione
01 Aprile 2015

Una s.r.l. commerciale deteneva una partecipazione in un'impresa industriale avente i requisiti PEX. Tale partecipazione, ceduta nel 2014, ha generato una plusvalenza rilevata contabilmente fra i proventi straordinari. Ai fini IRES è esente al 95%, mentre ai fini IRAP va tassata? La Circolare n. 27/2009 affronta le plusvalenze da cessione beni strumentali e da immobili, ma non tratta di cessioni di partecipazioni. A nostro parere plus e minusvalenze da cessione partecipazioni non rilevano ai fini IRAP.

Una s.r.l. commerciale deteneva una partecipazione in un'impresa industriale avente i requisiti PEX. Tale partecipazione, ceduta nel 2014, ha generato una plusvalenza rilevata contabilmente fra i proventi straordinari. Ai fini IRES è esente al 95%, mentre ai fini IRAP va tassata? La Circolare n. 27/2009 affronta le plusvalenze da cessione beni strumentali e da immobili, ma non tratta di cessioni di partecipazioni. A nostro parere plus e minusvalenze da cessione partecipazioni non rilevano ai fini IRAP.

Il trattamento fiscale delle perdite e delle svalutazioni su partecipazioni ha subito in questi anni importanti modifiche a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del regime della c.d. participation exemption, meglio conosciuto come le “PEX”, di cui all'art. 87, del D.P.R. 917/86, ad opera del D.Lgs. n. 344/03.

Il regime PEX prevede un'esenzione da tassazione la cui misura dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:

  • se è un soggetto IRES, la percentuale è del 95%;
  • se è un soggetto IRPEF, la percentuale è del 50,28%.

Se però dalla cessione emerge una minusvalenza, questa è totalmente indeducibile per i soggetti IRES, mentre per quelli IRPEF è indeducibile nella misura del 50,28%.

A norma dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è necessario che sussistano, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, tutte le seguenti condizioni:

  1. ininterrotto possesso delle partecipazioni oggetto di cessione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
  2. classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per cui risultano irrilevanti eventuali successive riclassificazioni da e verso l'attivo circolante);
  3. residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata;
  4. esercizio da parte della società partecipata di un' impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del D.P.R. 917/1986.

L'art. 101, co.1, del D.P.R. n. 917/86 afferma che sono deducibili unicamente le minusvalenze relative a partecipazioni diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione, ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/86.

Di conseguenza nelle ipotesi in cui l'applicazione della “PEX” non sussista, perché manca uno soltanto tra i quattro requisiti previsti dall'art. 87, del D.P.R. 917/86, la minusvalenza realizzata risulta integralmente deducibile.

I requisiti di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo precedente, cioè quelli della residenza e della c.d. “commercialità”, devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

La norma prevede, dunque, che il requisito della commercialità sussiste se la partecipata abbia svolto attività d'impresa, senza soluzione di continuità, almeno nei tre periodi d'imposta antecedenti la cessione; si tratta di un arco temporale ritenuto congruo dal Legislatore ai fini della valutazione concernente la sussistenza del requisito in esame. La disposizione in commento va, quindi, interpretata nel senso di considerare necessari almeno tre periodi d'imposta ai fini del riconoscimento della commercialità e, di conseguenza, dell'esenzione di un'eventuale plusvalenza realizzata.

La disposizione in esame risponde ad una specifica funzione antielusiva diretta ad evitare che, modificando in prossimità della cessione della partecipazione uno dei requisiti oggettivi prescritti dalla norma (residenza ovvero commercialità), si possano far valere indebitamente i presupposti applicativi del regime in esame. In tale ottica, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il possesso ininterrotto del requisito della commercialità deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e il realizzo della partecipazione.

Dal 1° gennaio 2008, a seguito delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – art. 1, commi 50 - 51, è stata attuata un'operazione di “sganciamento” del tributo regionale dall'imposta sul reddito, attraverso l'irrilevanza nell'IRAP delle variazioni fiscali ai fini IRES e con l'obiettivo di rendere la base imponibile più aderente ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici.

Con la riforma il Legislatore ha inteso rafforzare la derivazione diretta dell'IRAP dai dati di bilancio (Circ. n. 27/E del 26 maggio 2009). In linea generale, quindi, la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, così che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva – già ai fini civilistici – come condizione per imputare al medesimo conto economico un determinato componente negativo di reddito. I componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, in altri termini, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP (Circ. n. 39/E del 22 luglio 2009).

La derivazione diretta dal conto economico elimina qualsiasi disallineamento tra i dati di bilancio e quelli riconosciuti ai fini IRAP. Con disposizioni di carattere transitorio, indipendentemente dalla classificazione di bilancio, è stato disciplinato il trattamento delle deduzioni extracontabili effettuate in precedenti esercizi e dei componenti positivi e negativi la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione delle previgenti disposizioni (art. 5, comma 4, del decreto IRAP). In estrema semplificazione si può così riassumere tale regola, le componenti non imponibili non daranno mai luogo a variazioni deducibili e, specularmente, le componenti non deducibili non daranno mai luogo a variazioni imponibili. Nonostante la semplificazione e la relazione diacronica tra l'imponibile da Tuir (IRES) e l'imponibile da bilancio (IRAP) si pongono, in quest'ultimo tributo, continuamente problematiche che potenzialmente implicano duplicazioni o salti di imposta.

Nel caso indicato dal gentile lettore, fermo restando che non si è riscontrato alcun preciso orientamento di prassi ministeriale in merito, si ritiene che le minusvalenze e le plusvalenze da partecipazione con i requisiti PEX, anche per la classificazione in bilancio (rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 – Proventi straordinari), non devono rientrare tra la base imponibile ai fini IRAP.

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