I criteri di redazione del bilancio possono essere sindacati dall’Amministrazione

La Redazione
22 Dicembre 2014

A differenza di quanto sostenuto dai Giudici di merito, la Cassazione, con la sentenza n. 26824/2014, legittima l'Amministrazione a riprendere a tassazione gli ammortamenti quali oneri pluriennali degli sconti prezzo e delle spese promozionali dirette alla clientela.

L'utilizzazione, come costi pluriennali di sconti riconosciuti, a clienti e spese promozionali da parte della società contribuente (ex art. 74, D.P.R. 917/96), non implica che gli Uffici siano vincolati al criterio di redazione del bilancio utilizzato dalla società, anche se lo stesso è stato avallato dal collegio sindacale e dalla società di revisione, e non è stato contestato dal curatore fallimentare. Ne deriva che l'Amministrazione è legittimata a recuperare a tassazione, come costi non deducibili, i relativi ammortamenti.

Lo afferma la Cassazione, nella sentenza del 18 dicembre scorso, n. 26824, annullando la precedente pronuncia di merito che negava all'Amministrazione la possibilità di sindacare i criteri di redazione del bilancio, in assenza di una previa dichiarazione di falsità o illegittimità del medesimo ad opera dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Di conseguenza, secondo la CTR, l'Ufficio non avrebbe potuto sindacare la corretta qualificazione degli oneri pluriennali di cui al citato art. 74, reputando corretto imputare ai vari anni i costi subiti per sconti e prezzi di fedeltà usualmente chiesti ai fornitori. Un ragionamento che viene bocciato dai Giudici di Cassazione, secondo cui rientra nei normali poteri dell'Amministrazione la verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte in bilancio e nella dichiarazione. Tale legittima verifica, per la Corte, nel caso di specie, si è esplicitata sulla base della considerazione che si era in presenza di mere riduzioni di ricavi che avrebbero dovuto operare integralmente nell'anno di competenza e non invece essere spalmate in cinque annualità.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.