Società cooperative, finanziamenti agevolati dal Fondo per la crescita sostenibile

La Redazione
08 Gennaio 2015

Con il Decreto del 4 dicembre 2014, approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 gennaio 2015 (Serie Generale, n. 2), il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito un regime di aiuti, consistenti in finanziamenti agevolati, al fine di promuovere la nascita di cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi e lo sviluppo di cooperative ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.

Al dichiarato scopo di “favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese”, il Ministero dello Sviluppo economico, con il Decreto del 4 dicembre 2014, approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 gennaio 2015 (Serie Generale, n. 2), ha istituito un regime di aiuti, consistenti in finanziamenti agevolati, al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative.

In particolare, l'art. 6 del Decreto (“Iniziative ammissibili”), le agevolazioni predisposte dal Decreto in esame sono finalizzate a sostenere:

  • sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché di società cooperative sociali (di cui alla Legge n. 381/1991 e successive integrazioni e modificazioni) e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
  • nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l'art. 3 del Decreto li individua nelle società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, che non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Il comma 2 della norma esclude dall'accesso al beneficio, tra l'altro, le cooperative qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione, nonché quella operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore carboniero (relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive).

Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato concedibili dalle società finanziarie, tramite le risorse stanziate dal Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'art. 23 del D.L. n. 83/2012). Detti finanziamenti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto:

  • hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
  • sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  • sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni (in ogni caso non inferiore a 0,8%);
  • sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro un milione.

Il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, col quale verranno forniti ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi del decreto.

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