Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio in caso di confisca Antimafia
04 Maggio 2017
Non può essere accolta l'istanza di sospensione cautelare della delibera che ha approvato il bilancio di una società di capitali il cui compendio aziendale sia stato oggetto di confisca di prevenzione Antimafia, se l'impugnazione ha ad oggetto un presunto conflitto di interessi, per essere stata la delibera di approvazione assunta con il voto determinante dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (nella specie, il contenuto dei bilanci approvati attestavano l'azzeramento delle voci che in precedenza avevano costituito la parte più cospicua del patrimonio sociale, mettendo in luce una situazione caratterizzata dall'acquisizione al patrimonio dello Stato del complesso dei beni aziendali). Peraltro, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto di interessi.
In tema di invalidità delle delibere assembleari, il termine “esecuzione” di cui all'art. 2378, comma 3, c.c. (applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo operato dall'art. 2479 c.c., non fa riferimento solo ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione: ne deriva che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, quali quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese, ex art. 2378 c.c. |