Start up senza notaio: al via il 20 luglio

La Redazione
04 Luglio 2016

Start-up costituite on-line, senza notaio: dal 20 luglio si parte. Lo scorso 1° luglio il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso il decreto direttoriale 1 luglio 2016 e la Circolare n. 3691/C al fine di fornire gli strumenti necessari e al contempo fare chiarezza sul contenuto e le conseguenze della nuova procedura di costituzione digitale derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal comma 10 bis art. 4 D.L. n. 3/2015.

Start-up costituite on-line, senza notaio: dal 20 luglio si parte. Lo scorso 1° luglio il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso il decreto direttoriale 1 luglio 2016 e la Circolare n. 3691/C al fine di fornire gli strumenti necessari e al contempo fare chiarezza sul contenuto e le conseguenze della nuova procedura di costituzione digitale derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal comma 10-bis dell'art. 4 D.L. n. 3/2015.

In particolare, con il primo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto di start-up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up, secondo la nuova procedura digitale. Le disposizioni deòl Decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016, data a partire dalla quale gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in questione potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it.

Con la Circolare, invece, viene illustrata la disciplina del Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 con cui è stato redatto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata (si veda, sul punto, la precedente news in questo portale).

Come ricordato dal Mise nella Circolare, il procedimento di costituzione on-line resta facoltativo e alternativo rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile. Pertanto, gli Uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma del Codice Civile, con atto pubblico. Inoltre, sempre nella Circolare è precisato che “Non rispetta l'onere formale il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sulla base delle specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale 1° luglio 2016) all'ufficio del registro delle imprese”.

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