In caso di violazione di un diritto di esclusiva il danno è in re ipsa

La Redazione
13 Luglio 2015

In tema di tutela del diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé il danno, senza che incomba a chi ne abbia l'esclusiva altro onere probatorio che non sia quello relativo all'estensione del suddetto danno.

In tema di tutela del diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé il danno, senza che incomba a chi ne abbia l'esclusiva altro onere probatorio che non sia quello relativo all'estensione del suddetto danno.

Si è espressa in questo senso la Cassazione, con la sentenza n. 14060.

Il caso. I curatori di una mostra ottenevano un risarcimento del danno subito da un'emittente televisiva nazionale, che aveva messo in onda, senza il loro consenso, un servizio non rispettoso dei contenuti della mostra, così violando i diritti di autore, sotto il duplice profilo della paternità dell'opera e dell'integrità della stessa, nonché relativi al suo sfruttamento economico. Tribunale e Corte d'Appello accoglievano la domanda, liquidando però soltanto il danno morale e un risarcimento per lo sfruttamento economico; riteneva, invece, non provato il danno patrimoniale. I curatori proponevano quindi ricorso per cassazione.

Violazione del diritto d'autore e accertamento del danno. Secondo i ricorrenti, al fine di provare la sussistenza del dan no patrimoniale, derivato dallo sfruttamento non autorizzato per fini commerciali di un'opera di ingegno, coperta dal diritto d'autore, sarebbe sufficiente provare che tale sfruttamento è stato effettivamente posto in essere, senza il consenso degli autori.

La S.C. conferma tale impostazione: richiamando un precedente (Cass., n. 3672/2001), viene dunque affermato che in tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé il danno, senza che incomba a chi ne abbia l'esclusiva altro onere probatorio che non sia quello relativo all'estensione del suddetto danno.

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