Natura del credito della società di leasing verso società in concordato preventivo

28 Marzo 2014

Una società di leasing dichiara il proprio credito oltre 4 anni dopo il decreto di omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni evidenziando, correttamente, che la società debitrice, dal maggio 2008, non pagava i canoni di locazione e che la stessa recedeva nel marzo 2009 successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di c.p. del 5/02/2009. Ciò premesso, chiede in chirografo il pagamento dei canoni residui (al netto delle vendite dei beni restituiti) e in "prededuzione" il pagamento delle penali contrattuali posto che la risoluzione del contratto (di durata) è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di c.p. A mio parere, i canoni scaduti alla data di presentazione della domanda sono da considerarsi anteriori e, quindi, da pagare in moneta concordataria in quanto partecipanti al concorso, mentre quelli successivi, al netto del ricavato delle vendite, e l'eventuale penale di risoluzione (se applicabile) dovranno essere richiesti alla società in bonis escludendo ogni possibilità di soddisfazione (men che meno in prededuzione) utilizzando il patrimonio ceduto ai creditori; ritengo, altresì, che la richiesta della società di leasing vada rivolta esclusivamente alla società e non anche al liquidatore giudiziale.

Una società di leasing dichiara il proprio credito oltre 4 anni dopo il decreto di omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni evidenziando, correttamente, che la società debitrice, dal maggio 2008, non pagava i canoni di locazione e che la stessa recedeva nel marzo 2009 successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di c.p. del 5/02/2009. Ciò premesso, chiede in chirografo il pagamento dei canoni residui (al netto delle vendite dei beni restituiti) e in "prededuzione" il pagamento delle penali contrattuali posto che la risoluzione del contratto (di durata) è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di c.p. A mio parere, i canoni scaduti alla data di presentazione della domanda sono da considerarsi anteriori e, quindi, da pagare in moneta concordataria in quanto partecipanti al concorso, mentre quelli successivi, al netto del ricavato delle vendite, e l'eventuale penale di risoluzione (se applicabile) dovranno essere richiesti alla società in bonis escludendo ogni possibilità di soddisfazione (men che meno in prededuzione) utilizzando il patrimonio ceduto ai creditori; ritengo, altresì, che la richiesta della società di leasing vada rivolta esclusivamente alla società e non anche al liquidatore giudiziale.

PREMESSA. E' noto che la disciplina degli effetti conseguenti all'apertura del concordato preventivo recava un vuoto normativo relativamente ai rapporti giuridici preesistenti. Il legislatore della riforma del 2005/2006 non aveva ridisegnato, infatti, la sorte dei rapporti pendenti nella anzidetta procedura, omettendo sia una disciplina specifica, che un rinvio alle disposizioni previste per il fallimento dagli artt. 72 ss. l. fall.
Tale vuoto normativo è stato in parte colmato dall'art. 33 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 183, che ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 169-bis che consente al debitore concordatario di chiedere l'autorizzazione allo scioglimento (o alla sospensione) dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Tale disposizione va peraltro coordinata con l'art. 186-bis, comma 3, l. fall. (anch'esso introdotto dal suddetto art. 33 D.L. 83/2012) che completa la disciplina stabilendo che il concordato preventivo con continuità non è di per sé causa di risoluzione dei contratti pendenti alla data di deposito del ricorso.

QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING COME RAPPORTO PENDENTE. Nel concordato preventivo, pertanto, in considerazione dell'obiettivo primario della conservazione dei fattori produttivi, la regola generale è quella della prosecuzione dei contratti pendenti, salva l'eccezione di cui al sopra citato art. 169-bis. Relativamente alla definizione di contratti in corso di esecuzione, giova evidenziare che sono tali quelli che, pur essendo stati sottoscritti antecedentemente alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (o sentenza dichiarativa di fallimento), non hanno avuto la loro piena esecuzione da entrambe le parti (A. Dimundo, Rapporti giuridici preesistenti, in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, 601). In tale ottica, il contratto di locazione finanziaria è senza dubbio da annoverare tra i contratti di cui si discute e, per tale ragione, essendo un contratto di durata, continua con l'ammissione dell'impresa utilizzatrice alla procedura di concordato preventivo.

LA SOLUZIONE. Ciò detto, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore antecedente alla presentazione della domanda di concordato preventivo (come nella fattispecie prospettata, soggetta alla disciplina anteriore all'introduzione dell'art. 169-bis) i canoni di leasing scaduti e non pagati alla suddetta data sono senz'altro da considerare di natura chirografaria e, come tali, soggetti alla falcidia concordataria. I canoni maturati successivamente alla presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, al contrario, essendo sorti in occasione della procedura sono da considerare, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., in prededuzione e, quindi, da soddisfare integralmente e fuori dal concorso. Dubbi, invece, sorgono relativamente al trattamento della penale contrattuale richiesta dalla società di leasing. Al riguardo, secondo una tesi (L.A. Bottai, Concordato preventivo e contratto di leasing, in osservatorio-oci.org) seppure la richiesta di pagamento della penale da parte del concedente pervenisse successivamente all'ammissione dell'utilizzatore al concordato preventivo, il presupposto genetico – rappresentato dalla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa – sarebbe anteriore e, come tale, il credito concorsuale verrebbe falcidiato in virtù del disposto di cui all'art. 184 l. fall.. Allo stesso modo potrebbe ragionarsi se per l'inadempimento dell'utilizzatore verificatosi prima dell'ammissione alla procedura in esame (come nel caso di specie), la richiesta di risoluzione del contratto di leasing e la conseguente richiesta di pagamento della penale da parte del contraente in bonis fosse anteriore al concordato. In caso contrario, ossia se fosse successiva, sembra ragionevole ritenere, in generale, che la penale contrattuale costituisca credito prededucibile.
Nell'attuale disciplina invece, come si è detto, il debitore in concordato può essere autorizzato allo scioglimento , evento dal quale sorge solo il diritto del concedente a un indennizzo (equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento) che, essendo considerato dal legislatore come credito anteriore al concordato, è soggetto alla falcidia concordataria.

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