Il fallimento dell’imprenditore individuale, già unico socio di società di persone, comporta il fallimento della società

La Redazione
09 Febbraio 2015

Ove una società personale, nella specie società in accomandita semplice, si sia sciolta ex art. 2272, n. 4 c.c., ma non sia ancora estinta ed il socio superstite abbia continuato nell'impresa già sociale come imprenditore individuale, la dichiarazione di fallimento di questi implica la dichiarazione di fallimento della società.

Ove una società personale, nella specie società in accomandita semplice, si sia sciolta ex art. 2272, n. 4 c.c., ma non sia ancora estinta ed il socio superstite abbia continuato nell'impresa già sociale come imprenditore individuale, la dichiarazione di fallimento di questi implica la dichiarazione di fallimento della società. È questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 2263 del 6 febbraio.


Il caso. Una società in accomandita semplice diventava impresa individuale, dopo il recesso dell'altro socio e della mancata ricostituzione della pluralità di soci: il titolare della ditta veniva dichiarato fallito e in seguito il Tribunale dichiarava anche il fallimento in estensione del socio accomandante receduto: quest'ultimo, però, ricorreva contro la decisione, ritenendo illegittimo tale secondo fallimento, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto previamente dichiarare anche il fallimento della società cessata. La Corte d'appello rigettava il reclamo e la vicenda giungeva in Cassazione.


Dichiarazione implicita di fallimento. Richiamando precedenti giurisprudenziali, i giudici del S. Collegio affermano, invece, che la dichiarazione di fallimento di un soggetto, in qualità di socio di una società di fatto con altro soggetto in precedenza dichiarato fallito quale imprenditore individuale, comporta l'implicita dichiarazione di fallimento di tale società.
Da ciò deriva che, con riferimento al caso in esame, il fallimento individuale dell'unico socio superstite di una s.a.s., sciolta per la mancata ricostituzione della pluralità di soci e non ancora estinta, ha comportato anche il fallimento della società.
Di conseguenza il tribunale ha correttamente ritenuto di poter dichiarare il fallimento in estensione del socio receduto.

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