Ricorso abusivo al credito. Non c’è reato senza fallimento
28 Ottobre 2014
La Corte d'appello di Bologna dichiara il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione per i reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito, mentre conferma la condanna per il reato di bancarotta documentale.
Sia il procuratore generale che l'imputato propongono appello. Il procuratore lamenta esservi stata un'applicazione errata della legge penale sulla prescrizione. I motivi a fondamento del ricorso dell'imputato invece riguardano l'insussistenza del dolo richiesto, a fronte dell'omessa tenuta delle scritture contabili.
La V sezione penale coglie così l'occasione per schierarsi con quella parte della giurisprudenza secondo la quale il reato di ricorso abusivo al credito richiede necessariamente che il soggetto al quale esso sia addebitato sia stato dichiarato fallito.
L'art. 219, comma 2, n. 1) considera unitariamente le condotte di cui agli artt. 216, 217 e 218 l. fall.: si può quindi cogliere una base comune dei diversi reati, che consiste nell'interesse dei creditori concorsuali a non vedere le proprie ragioni pregiudicate da atti che riducono la garanzia patrimoniale. Potrebbe interessarti |