La responsabilità del socio di s.r.l.: requisiti ed elemento psicologico

La Redazione
12 Maggio 2017

Ai fini della responsabilità del socio di s.r.l., ex art. 2476, comma 7, c.c., non rilevano solo gli atti autorizzati o decisi dal socio nell'ambito dei poteri attribuitigli dalla legge o dall'atto costitutivo, ma assume rilievo anche l'impulso all'attività gestoria fornito a livello decisionale, sia pure al di fuori di formali procedimenti di decisione e/o autorizzazione.

Ai fini della responsabilità del socio di s.r.l., ex art. 2476, comma 7, c.c., non rilevano solo gli atti autorizzati o decisi dal socio nell'ambito dei poteri attribuitigli dalla legge o dall'atto costitutivo, ma assume rilievo anche l'impulso all'attività gestoria fornito a livello decisionale, sia pure al di fuori di formali procedimenti di decisione e/o autorizzazione.

La responsabilità del socio non è sussumibile in quella dell'amministratore di fatto, ma occorre considerare le manifestazioni di volontà espresse dai soci, anche in forme ufficiose, ma tali da evidenziare l'ingerenza o l'influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori.

L'art. 2476, comma 7, c.c., afferma che per aversi responsabilità del socio, questi deve aver “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”: l'intenzionalità non va però riferita all'eventus damni, perché ciò limiterebbe l'applicazione della norma al solo caso di condotta connotata da dolo specifico; essa è, invece, costituita dalla piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio.

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