Giudice del registro e deposito telematico

La Redazione
08 Marzo 2016

Con la direttiva diffusa il 1 marzo 2016, il Ministero della Giustizia comunica l'avvio del deposito telematico di alcuni atti delle Camere di Commercio al Giudice del registro, tra i quali i ricorsi per le iscrizioni d'ufficio, le iscrizione atipiche, l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione di imprese e società non più operative.

Con la direttiva diffusa il 1 marzo 2016, il Ministero della Giustizia comunica l'avvio del deposito telematico di alcuni atti delle Camere di Commercio al Giudice del registro, tra i quali i ricorsi per le iscrizioni d'ufficio, le iscrizione atipiche, l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione di imprese e società non più operative.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche tecniche sui sistemi informatici coinvolti e con riferimento alla disponibilità dei Tribunali interessati, il Ministero della Giustizia fornisce alcune indicazioni operative per l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle procedure telematiche che interesserà i Tribunali di Bologna, Catania, Firenze, Milano e Roma. L'esito positivo di questa prima fase permetterà l'estensione delle procedure telematiche a tutti gli uffici sul territorio nazionale.

Con l'istituzione di un flusso telematico per il deposito di atti, comunicazioni e notificazioni, che confluiranno nel fascicolo informativo, il Giudice del registro potrà redigere e depositare telematicamente i propri provvedimenti tramite l'accesso alla “consolle del magistrato”. Il vademecum operativo diffuso del Ministero indica tra gli indispensabili requisiti tecnici l'iscrizione delle Camere di Commercio al registro Generale degli indirizzi Elettronici del Ministero (ReGIndE) e l'onere di dotarsi di un redattore atti che permetta la creazione della busta elettronica.

Gli atti interessati sono i ricorsi relativi ad omissioni di iscrizioni obbligatorie presso il registro delle imprese ex art. 2190 c.c., i ricorsi per le iscrizioni atipiche di cui all'art. 2191 c.c., i ricorsi per la cancellazione di imprese e società non più operative e per quelle che hanno avviato la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale, le memorie autorizzate dal giudice ed altre istanze varie, tra le quali le revoche e rettifiche ex art. 742 c.p.c.

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