S.n.c. si trasforma in s.r.l.: può iscriversi alla sezione speciale delle start up innovative?

08 Settembre 2016

Una s.r.l. in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start up innovative, può godere del relativo regime agevolativo anche laddove sia il frutto della trasformazione di una preesistente s.n.c.?

Una s.r.l. in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start up innovative, può godere del relativo regime agevolativo anche laddove sia il frutto della trasformazione di una preesistente s.n.c.?

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, c.d. Decreto Crescita bis, convertito con modifiche nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento e regolamentato la c.d. start up innovativa; in particolare, dalla lettura dell'art. 25, D.L. n. 179/2012, si evince che al ricorrere di determinati requisiti una società di capitali, anche cooperativa, di diritto italiano può acquisire lo status di start up innovativa, attraverso l'iscrizione ad una sezione speciale del Registro delle imprese, se intende accedere ai numerosi benefici per quelle previsti.

Come suggerisce l'appellativo “start up” ci si riferisce ad iniziative imprenditoriali che si trovano nella fase di genesi e decollo del business: si tratta di imprese di nuova costituzione ovvero che, al momento in cui è entrato in vigore il Decreto, erano state costituite da pochi anni.

In particolare, per le imprese già esistenti, con nota n. 0103425 del 30 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in poi MISE) aveva precisato che la durata di applicazione della disciplina agevolativa avrebbe interessato frazioni temporali differenti a seconda del momento di costituzione: quattro anni, e comunque non oltre il 18 dicembre 2016, per le società costituite dal 20 ottobre 2010 e al 18 dicembre 2012.

In questa prospettiva, e al fine di escludere la derivazione da una realtà già esistente, le start up innovative non devono originare – afferma il decreto - da un'operazione straordinaria di fusione e scissione, ovvero da una cessione d'azienda o ramo d'azienda. Diversamente, pare, verrebbe aggirato il criterio direttivo della novella. Una società preesistente non può far nascere una start up innovativa “trasferendo” a titolo oneroso o “assegnando” ovvero “conferendo” ad essa una parte preesistente del proprio complesso aziendale: deve trattarsi di un'impresa nella sua fase iniziale o che, quantomeno, sia svolta con una nuova organizzazione di risorse (così CONSOB-CNDCEC, L'equity crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi, agosto 2016).

Su questa cornice normativa, si sono innestati, alcuni pareri del MISE, interessanti ai fini dell'interpretazione dello “sterile” dato testuale.

In primo luogo, il parere n. 0164069 dell'8 ottobre 2013, in cui il MISE dichiara la possibilità per l'imprenditore individuale, già titolare di un brevetto industriale innovativo, che dia vita ad una s.r.l. unipersonale, conferendo la propria azienda, di accedere al regime agevolato delle start up innovative: in tale ipotesi il Ministero intravede non tanto un fenomeno di conferimento, che sarebbe ostativo, bensì un fenomeno di «trasformazione eterogenea atipica», da ditta individuale a società, che, se impedito, determinerebbe un'iniqua discriminazione nei confronti di quei soggetti, imprenditori individuali, che non potrebbero accedere al regime agevolativo.

Tale orientamento viene successivamente confermato nel parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, laddove il MISE precisa inoltre che, seppure l'esclusione della trasformazione dalle ipotesi vietate di cui alla lett. g) significa chiaramente che il legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell'attività innovativa mutando il tipo sociale, l'attività preesistente non deve essere stata esercitata per un periodo superiore ai «quarantotto mesi complessivi» (vedi anche pareri MISE 22 agosto 2014 e 12 agosto 2014 rispettivamente alle CCIA Padova e Rimini), «intendendosi per tali, tanto la parte esercitata pre-trasformazione, quanto quella successiva alla trasformazione stessa». Al contrario, verrebbe meno il criterio della continuazione dell'attività che supporta tale ricostruzione.

Tra le operazioni straordinarie non è, dunque, stata inclusa la trasformazione: a differenza delle altre ipotesi, infatti, in questa si ha solo un cambio di veste giuridica dell'ente con una continuità di effetti, attivi e passivi, tra il soggetto giuridico di partenza e quello di arrivo. In quest'ottica, il momento di costituzione della società resta quello originario con la prima “veste”.

Nel caso di specie, sulla base di quanto precede e stando al solo dato letterale, si potrebbe rispondere in senso positivo al quesito posto: la s.r.l. che aspira all'iscrizione nella sezione speciale del R.I., infatti, non deriva da un'operazione di riorganizzazione aziendale ma è il frutto della trasformazione di una s.n.c. e ha tutti i requisiti necessari. Pare, tuttavia, necessario coordinare la fattispecie con la regola che riguarda le società già costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto e forse adattarla alla novità apportata dal decreto Investment Compact del 2015 che ha esteso la vita della start up innovativa a sessanta mesi. In questa prospettiva, bisognerebbe verificare quando era stata iscritta al R.I. la preesistente s.n.c. e se l'attività in questione sia già stata esercitata per un periodo superiore ai sessanta mesi.

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