Il lodo sulla titolarità di quote di s.r.l. deve essere iscritto nel registro delle imprese

La Redazione
11 Marzo 2015

Anche ai sensi dell'art. 2470 c.c., il lodo - rituale o irrituale che sia - recante disposizioni relative alla titolarità di quote di s.r.l. deve essere iscritto nel registro delle imprese, così come debbono essere iscritte le sentenze recanti tal genere di disposizioni.

Anche ai sensi dell'art. 2470 c.c., il lodo - rituale o irrituale che sia - recante disposizioni relative alla titolarità di quote di s.r.l. deve essere iscritto nel registro delle imprese, così come debbono essere iscritte le sentenze recanti tal genere di disposizioni: nella materia societaria, l'art. 34 del d.lgs. n. 5/2013 al comma 5 bis, riproducendo la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 2378 c.c., equipara - quanto alla iscrizione nel registro delle imprese delle pronunce su impugnazioni di delibere assembleari societarie - il lodo alla sentenza; senza alcuna distinzione tra lodo rituale e lodo irrituale, il procedimento per arbitrato irrituale è espressamente indicato nel precedente quinto comma dell'art. 34 quale possibile modalità di risoluzione di controversie relative alla impugnazione di delibere assembleari.

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