Il programma di liquidazione nel fallimento di s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili

14 Settembre 2015

Nel fallimento di una s.n.c., nel programma di liquidazione - punto relativo all'attivo fallimentare - devo includere anche il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili o solo il patrimonio societario in quanto per i soci dovrò predisporre un altro programma di liquidazione?

Nel fallimento di una s.n.c., nel programma di liquidazione - punto relativo all'attivo fallimentare - devo includere anche il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili o solo il patrimonio societario in quanto per i soci dovrò predisporre un altro programma di liquidazione?

PREMESSA – Il programma di liquidazione, secondo la definizione offerta dal secondo comma dell'art. 104-ter l. fall., rappresenta l'atto di pianificazione e di indirizzo alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo e, sulla base di quanto previsto dal primo comma di tale articolo, deve essere predisposto dal curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario fallimentare e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (disposizione, quest'ultima, introdotta dall'art. 6, comma 1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015 n. 132, applicabile ai fallimenti dichiarati successivamente al 27 giugno 2015).
In particolare, il programma di liquidazione deve evidenziare:
- l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, o l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ex art. 104-bis l. fall.;
- la sussistenza di proposte di concordato fallimentare ed il loro contenuto;
- le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
- le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
- il termine entro il quale è previsto il completamento della liquidazione dell'attivo che, alla luce di quanto disposto dal terzo comma del citato art. 104-ter l. fall. (come novellato dal d.l. 83/2015) non può essere superiore a due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo che il curatore, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, ritenga necessario un termine maggiore. In tale circostanza, tuttavia, la curatela sarà tenuta a dare specifiche motivazioni relativamente alle ragioni che giustificano tale maggior termine.
Il programma di liquidazione è soggetto ad approvazione del comitato dei creditori (art. 104-ter, comma 1, l. fall.) che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 104-ter, può proporre modifiche al programma medesimo.

LA SOLUZIONE - Tanto detto, considerando che nel fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - pur essendo nominato un solo giudice delegato ed un solo curatore - le procedure concorsuali rimangono distinte, con possibilità di nominare più comitati dei creditori (art. 148, comma 1, l. fall.) e che, in ogni caso, il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti (art. 148, comma 2, l. fall.), il curatore dovrà predisporre un programma di liquidazione per ciascuna procedura (fallimento della società e fallimento dei singoli soci aventi responsabilità illimitata).
Nel caso in cui, tuttavia, il comitato dei creditori sia il medesimo per le varie procedure (fallimento della società e fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili), pare lecito ritenere possibile redigere un unico programma di liquidazione nel quale, però, sarà necessario indicare in separati paragrafi l'attivo di ciascuna delle suddette procedure.

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